(Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali - Art. 38)
                             Articolo 38 
                       Procedura di esecuzione 
(Decreto del Presidente della Repubblica  22  aprile  1994,  n.  368,
                            artt. 2 e 3) 
   1. Ai fini dell'articolo 37 il soprintendente redige una relazione
tecnica e dichiara la necessita' dei lavori da eseguire. 
   2. La relazione tecnica e' comunicata al proprietario,  possessore
o detentore del bene, che puo'  far  pervenire  le  sue  osservazioni
entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione. 
   3. Il  soprintendente,  se  non  ritiene  necessaria  l'esecuzione
diretta  dell'intervento,  assegna  al  proprietario,  possessore   o
detentore un termine per la presentazione del progetto esecutivo  dei
lavori da effettuarsi, conformemente alla relazione tecnica. 
   4. Il progetto presentato e' approvato dal soprintendente  con  le
eventuali prescrizioni e con la fissazione del termine  per  l'inizio
dei lavori. Per i beni immobili il progetto e'  trasmesso  al  Comune
interessato, che puo' esprimere parere motivato entro  trenta  giorni
dalla ricezione della comunicazione. 
   5. Se il proprietario, possessore o detentore del bene non adempie
all'obbligo  di  presentazione  del  progetto,  o  non   provvede   a
modificarlo secondo le indicazioni del soprintendente nel termine  da
esso fissato, ovvero se il  progetto  e'  respinto,  si  procede  con
l'esecuzione diretta. 
   6.  In  caso  di   urgenza   il   soprintendente   puo'   adottare
immediatamente le misure conservative.