Articolo 38 Procedura di esecuzione (Decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 368, artt. 2 e 3) 1. Ai fini dell'articolo 37 il soprintendente redige una relazione tecnica e dichiara la necessita' dei lavori da eseguire. 2. La relazione tecnica e' comunicata al proprietario, possessore o detentore del bene, che puo' far pervenire le sue osservazioni entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione. 3. Il soprintendente, se non ritiene necessaria l'esecuzione diretta dell'intervento, assegna al proprietario, possessore o detentore un termine per la presentazione del progetto esecutivo dei lavori da effettuarsi, conformemente alla relazione tecnica. 4. Il progetto presentato e' approvato dal soprintendente con le eventuali prescrizioni e con la fissazione del termine per l'inizio dei lavori. Per i beni immobili il progetto e' trasmesso al Comune interessato, che puo' esprimere parere motivato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. 5. Se il proprietario, possessore o detentore del bene non adempie all'obbligo di presentazione del progetto, o non provvede a modificarlo secondo le indicazioni del soprintendente nel termine da esso fissato, ovvero se il progetto e' respinto, si procede con l'esecuzione diretta. 6. In caso di urgenza il soprintendente puo' adottare immediatamente le misure conservative.