(Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali - Art. 40)
                             Articolo 40 
               Obblighi di conservazione degli archivi 
(Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.  1409,
          artt. 30, comma 1, lett. c; 38, comma 1, lett. a) 
   1. Gli enti pubblici hanno l'obbligo di ordinare i propri  archivi
e inventariare i propri archivi  storici,  costituiti  dai  documenti
relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni. 
   2. Allo stesso obbligo sono soggetti i proprietari,  possessori  o
detentori a  qualsiasi  titolo  degli  archivi  privati  di  notevole
interesse storico. 
   3. I soprintendenti archivistici  vigilano  sull'osservanza  degli
obblighi previsti dai commi 1 e 2.