(Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali - Art. 41)
                             Articolo 41 
                 Intervento finanziario dello Stato 
(Legge 21 dicembre 1961, n. 1552, art. 3, comma  2;  legge  5  giugno
                        1986, n. 253, art. 2) 
   1. Lo Stato ha facolta' di concorrere nella  spesa  sostenuta  dal
proprietario del bene culturale per l'esecuzione degli interventi  di
restauro per un ammontare non superiore alla meta' della stessa. 
   2. Per gli interventi disposti a norma  dell'articolo  37  l'onere
della spesa puo' essere sostenuto in tutto o  in  parte  dallo  Stato
qualora si tratti di opere di particolare interesse, ovvero  eseguite
su beni in uso o godimento pubblico. 
   3. Le disposizioni dei  commi  1  e  2  si  applicano  anche  agli
interventi sugli archivi storici disciplinati dall'articolo 40. 
   4. I contributi previsti dai commi 1 e 3 possono  essere  concessi
anche ad enti ecclesiastici o ad istituti  e  associazioni  di  culto
proprietari, possessori o detentori di archivi che,  a  giudizio  del
soprintendente  archivistico,   rivestono   interesse   storico.   La
concessione del contributo e' condizionata all'osservanza,  da  parte
del beneficiario, degli obblighi di conservazione e  di  accesso  del
pubblico previsti per gli archivi dichiarati  di  notevole  interesse
storico a norma dell'articolo 6.