(Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali - Art. 42)
                             Articolo 42 
                      Erogazione del contributo 
         (Legge 21 dicembre 1961, n. 1552, art. 3, comma 2) 
   1. Il contributo e' concesso dal Ministero  a  lavori  ultimati  e
collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta dal proprietario. 
   2. Nel caso di opere eseguite a norma degli articoli 37, comma  2,
e 40, commi 1 e 2, possono essere erogati acconti  sulla  base  degli
stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati. 
   3. Per la determinazione della percentuale del contributo si tiene
conto di eventuali altri contributi pubblici.