(Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali - Art. 43)
                             Articolo 43 
                    Contributo in conto interessi 
(Legge 21 dicembre 1961, n. 1552, art. 3, comma  4  introdotto  dalla
           legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 5, comma 1) 
   1. Lo Stato puo' concedere contributi in conto interessi sui mutui
accordati  da  istituti  di  credito  ai  proprietari,  possessori  o
detentori degli  immobili  sottoposti  alle  disposizioni  di  questo
Titolo, per la realizzazione degli interventi di restauro approvati a
norma dell'articolo 23. 
   2. Il Ministero autorizza  la  concessione  del  contributo  nella
misura massima corrispondente agli interessi calcolati  ad  un  tasso
annuo di sei punti percentuali sul  capitale  concesso  a  mutuo.  Il
mutuo  e'  assistito  da  privilegio  sugli  immobili  ai  quali   si
riferisce. 
   3. Il contributo e' corrisposto direttamente  dall'amministrazione
all'istituto  di  credito  secondo   modalita'   da   stabilire   con
convenzioni.