Articolo 43 Contributo in conto interessi (Legge 21 dicembre 1961, n. 1552, art. 3, comma 4 introdotto dalla legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 5, comma 1) 1. Lo Stato puo' concedere contributi in conto interessi sui mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori degli immobili sottoposti alle disposizioni di questo Titolo, per la realizzazione degli interventi di restauro approvati a norma dell'articolo 23. 2. Il Ministero autorizza la concessione del contributo nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo di sei punti percentuali sul capitale concesso a mutuo. Il mutuo e' assistito da privilegio sugli immobili ai quali si riferisce. 3. Il contributo e' corrisposto direttamente dall'amministrazione all'istituto di credito secondo modalita' da stabilire con convenzioni.