Articolo 48 Deposito negli archivi di Stato (Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, artt. 34 e 39) 1. I privati proprietari, possessori o detentori di archivi o di singoli documenti possono chiedere di depositarli presso i competenti archivi di Stato. 2. La stessa facolta' spetta agli enti pubblici per i loro archivi storici. Le spese per il deposito sono a carico dell'ente.