(Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali - Art. 48)
                             Articolo 48 
                   Deposito negli archivi di Stato 
(Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.  1409,
                           artt. 34 e 39) 
   1. I privati proprietari, possessori o detentori di archivi  o  di
singoli documenti possono chiedere di depositarli presso i competenti
archivi di Stato. 
   2. La stessa facolta' spetta agli enti pubblici per i loro archivi
storici. Le spese per il deposito sono a carico dell'ente.