(Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali - Art. 52)
                               Art. 52 
                           Studi d'artista 
(Decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832,  art.  4-bis  aggiunto  dalla
     legge di conversione con modifiche 6 febbraio 1987, n. 15) 
 
  1. Non sono soggetti ai provvedimenti di  rilascio  previsti  dalla
normativa vigente in materia di locazione di immobili  urbani  quegli
studi d'artista il cui contenuto in opere, documenti, cimeli e simili
e'  tutelato,  per  il  suo  storico  valore,  da  un   provvedimento
ministeriale che ne prescrive l'inamovibilita'  da  uno  stabile  del
quale contestualmente si vieta la  modificazione  della  destinazione
d'uso. 
  2. Non puo' essere modificata la  destinazione  d'uso  degli  studi
d'artista a tale funzione adibiti da almeno venti anni e  rispondenti
alla tradizionale tipologia a lucernario.