(Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali - Art. 56)
                             Articolo 56 
                     Autorizzazione alla permuta 
               (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 50) 
   1. Il Ministero puo' autorizzare  la  permuta  dei  beni  indicati
all'articolo  55  e  di  singoli  beni  appartenenti  alle  pubbliche
raccolte con altri appartenenti ad enti,  istituti  e  privati  anche
stranieri, qualora dalla permuta  stessa  derivi  un  incremento  del
patrimonio culturale nazionale ovvero l'arricchimento delle pubbliche
raccolte. 
   2. Per i beni indicati all'articolo 2, comma  1,  lettera  e),  il
Ministero chiede il parere della Regione che  e'  tenuta  a  renderlo
entro il termine perentorio di trenta giorni.