Articolo 65 Divieto di uscita dal territorio nazionale (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 35, sostituito dal decreto legge 5 luglio 1972, n. 288, art. 1, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1972, n. 487 e dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 17; decreto legge 5 luglio 1972, n. 288, art. 2, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1972, n. 487) 1. E' vietata, se costituisce danno per il patrimonio storico e culturale nazionale, l'uscita dal territorio della Repubblica dei beni indicati nell'articolo 2 e di quelli indicati nell'articolo 3, comma 1, lettere a), e) ed f), salvo quanto previsto all'articolo 69, comma 9. 2. E' comunque vietata l'uscita: a) dei beni dichiarati a norma dell'articolo 6; b) di determinate categorie di beni indicati nel comma 1 in relazione alle loro caratteristiche oggettive, alla loro provenienza od appartenenza, quando l'esportazione di singoli beni, rientranti in dette categorie, costituisce danno per il patrimonio nazionale tutelato da questo Titolo. Il divieto di uscita e' disposto, in via preventiva e per periodi definiti, dal Ministro, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.