(Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali - Art. 65)
                             Articolo 65 
             Divieto di uscita dal territorio nazionale 
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 35, sostituito dal decreto  legge
5 luglio 1972, n. 288, art. 1,  convertito  con  modificazioni  nella
legge 8 agosto 1972, n. 487 e dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 
17; decreto legge 5 luglio 1972,  n.  288,  art.  2,  convertito  con
          modificazioni nella legge 8 agosto 1972, n. 487) 
   1. E' vietata, se costituisce danno per il  patrimonio  storico  e
culturale nazionale, l'uscita dal  territorio  della  Repubblica  dei
beni indicati nell'articolo 2 e di quelli indicati  nell'articolo  3,
comma 1, lettere a), e) ed f), salvo quanto previsto all'articolo 69,
comma 9. 
   2. E' comunque vietata l'uscita: 
   a) dei beni dichiarati a norma dell'articolo 6; 
   b) di determinate categorie  di  beni  indicati  nel  comma  1  in
relazione alle loro caratteristiche oggettive, alla loro  provenienza
od appartenenza, quando l'esportazione di singoli beni, rientranti in
dette  categorie,  costituisce  danno  per  il  patrimonio  nazionale
tutelato da questo Titolo. Il divieto di uscita e' disposto,  in  via
preventiva  e  per  periodi  definiti,  dal  Ministro,   sentito   il
competente comitato di settore del Consiglio  nazionale  per  i  beni
culturali e ambientali.