(Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali - Art. 66)
                             Articolo 66 
                  Attestato di libera circolazione 
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 36,  sostituito  dalla  legge  30
                     marzo 1998, n. 88, art. 18) 
   1. Chi intenda far uscire dal  territorio  della  Repubblica  beni
culturali indicati nell'articolo 65 deve farne denuncia e presentarli
ai competenti uffici di esportazione,  indicando,  contestualmente  e
per  ciascuno  di  essi,  il  valore  venale,  al  fine  di  ottenere
l'attestato di libera circolazione. 
   2. L'ufficio  di  esportazione,  entro  tre  giorni  dall'avvenuta
presentazione  del  bene,  ne  da'  notizia  al  competente   ufficio
dell'amministrazione centrale, che puo',  entro  i  successivi  dieci
giorni, inibire il rilascio dell'attestato di libera circolazione. 
   3. L'ufficio di esportazione, accertata la congruita'  del  valore
indicato, rilascia o nega,  con  motivato  giudizio,  l'attestato  di
libera circolazione. 
   4. L'attestato di libera circolazione e'  rilasciato  dall'ufficio
di esportazione non prima di quindici giorni  e  comunque  non  oltre
quaranta giorni dalla presentazione del bene. 
   5. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato
di libera circolazione gli uffici  di  esportazione  si  attengono  a
indirizzi di carattere generale stabiliti dal competente comitato  di
settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. 
   6. L'attestato di libera circolazione ha validita' triennale ed e'
redatto in tre originali dei quali: 
   a) uno e' depositato agli atti d'ufficio; 
   b) un secondo e' consegnato all'interessato e deve accompagnare la
circolazione del bene; 
   c) un terzo e' trasmesso all'ufficio centrale del Ministero per la
formazione del registro ufficiale degli attestati. 
   7. In caso di diniego, i beni sono sottoposti al  regime  previsto
dall'articolo 6. 
   8. Per i beni culturali di proprieta'  della  Regione  o  di  enti
sottoposti alla sua vigilanza, l'ufficio  di  esportazione  sente  la
Regione, il cui parere e'  reso  nel  termine  perentorio  di  trenta
giorni dalla data di ricezione della richiesta  e,  se  negativo,  e'
vincolante. 
   9. Restano ferme le competenze delegate alle regioni in materia di
esportazione dei beni indicati all'articolo 2, comma 2, lettera c).