(Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali - Art. 69)
                             Articolo 69 
                          Uscita temporanea 
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 40, sostituito dalla legge 30 
marzo 1998, n. 88, art. 22; legge 2 aprile 1950, n. 328, artt. 1,  2,
           3, 4 e 5; legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 2) 
   1. I  beni  culturali  per  i  quali  operi  il  divieto  previsto
dall'articolo 65, commi 1 e  2  possono  uscire  temporaneamente  dal
territorio nazionale per manifestazioni, mostre o esposizioni  d'arte
di  alto  interesse  culturale,  sempre  che   ne   siano   garantite
l'integrita' e la sicurezza. 
   2. Non possono comunque uscire: 
   a) i beni suscettibili di  subire  danni  nel  trasporto  o  nella
permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli; 
   b) i beni che costituiscano il fondo principale o una  determinata
ed organica sezione di un museo,  pinacoteca,  galleria,  archivio  o
biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica. 
   3. Al fine dell'uscita disciplinata  dal  comma  1,  l'interessato
chiede l'assenso  del  Ministero,  indicando  il  responsabile  della
custodia del bene all'estero. 
   4.  Il  Ministero  rilascia  o   nega   l'assenso,   dettando   le
prescrizioni  necessarie.  Il  provvedimento  di  assenso  indica  il
termine massimo per il rientro del bene, comunque non superiore a  un
anno dall'uscita dal territorio nazionale. Il  termine  indicato  nel
provvedimento e' prorogabile  su  richiesta  dell'interessato,  fermo
restando il termine massimo di cui sopra. 
   5. L'assenso e' sempre subordinato all'assicurazione  delle  opere
da parte dell'interessato, per il valore stabilito dal Ministero. 
   6. Per le mostre  e  le  manifestazioni  promosse  all'estero  dal
Ministero o, con la partecipazione statale, da enti  pubblici,  dagli
istituti   italiani   di   cultura   all'estero,   o   da   organismi
sovranazionali,    l'assicurazione     puo'     essere     sostituita
dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato. 
   7. Il rilascio della garanzia  statale  avviene  con  decreto  del
Ministero, adottato di concerto con  il  Ministero  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica. 
   8. L'uscita del bene e' garantita  mediante  cauzione,  costituita
anche da polizza fidelussoria, per un importo superiore del dieci per
cento al valore stimato del bene, rilasciata da un istituto  bancario
o da  una  societa'  di  assicurazione.  La  cauzione  e'  incamerata
dall'amministrazione  ove  gli  oggetti   ammessi   alla   temporanea
esportazione non  rientrino  nel  territorio  nazionale  nel  termine
stabilito. Non si applica la cauzione per i  beni  appartenenti  allo
Stato e alle amministrazioni pubbliche. Il Ministero  puo'  esonerare
dall'obbligo della cauzione  istituzioni  di  particolare  importanza
culturale. 
   9. I mezzi di trasporto aventi piu' di settantacinque anni possono
uscire temporaneamente dal territorio  nazionale  per  partecipare  a
mostre e raduni internazionali. Ad essi  non  si  applicano  i  commi
precedenti, salvo che presentino l'interesse  previsto  dall'articolo
2.