(Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali - Art. 72)
                             Articolo 72 
  Esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione europea 
                (Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 11) 
   1. L'esportazione al di fuori del territorio  dell'Unione  europea
dei beni culturali indicati nell'allegato A di questo Testo Unico  e'
disciplinata dal regolamento CEE e dal presente articolo. 
   2.  La  licenza  di  esportazione  prevista  dall'articolo  2  del
regolamento  CEE   e'   rilasciata   dall'ufficio   di   esportazione
contestualmente  all'attestato  di   libera   circolazione   previsto
dall'articolo 66, comma 3, ed e' valida per sei mesi. La  licenza  di
esportazione e' altresi'  rilasciata  dal  medesimo  ufficio  che  ha
emesso l'attestato di libera circolazione in  data  non  anteriore  a
trenta mesi. 
   3. Nel  caso  di  esportazione  temporanea  di  un  bene  elencato
nell'allegato A di questo  Testo  Unico,  l'ufficio  di  esportazione
rilascia  la  licenza  di  esportazione  temporanea  in   conformita'
all'assenso espresso dal Ministero a norma dell'articolo 69, comma 4. 
   4. Le disposizioni della sezione I di questo Capo e  dell'articolo
134 non si applicano ai beni culturali entrati nel  territorio  dello
Stato e accompagnati da licenza di esportazione rilasciata  da  altro
Stato  membro  dell'Unione  europea  a  norma  dell'articolo  2   del
regolamento CEE, per la durata di validita' della licenza medesima. 
   5. Ai fini del regolamento CEE  gli  uffici  di  esportazione  del
Ministero sono autorita' competenti per il rilascio delle licenze  di
esportazione di beni culturali. Il  Ministero  ne  forma  e  conserva
l'elenco,  comunicando  alla  Commissione  delle  Comunita'   europee
eventuali aggiornamenti entro due mesi dalla loro effettuazione. 
 
          Nota all'art. 72: 
             - Per il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del
          9 dicembre 1992, si veda in nota all'art. 71.