Articolo 72 Esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione europea (Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 11) 1. L'esportazione al di fuori del territorio dell'Unione europea dei beni culturali indicati nell'allegato A di questo Testo Unico e' disciplinata dal regolamento CEE e dal presente articolo. 2. La licenza di esportazione prevista dall'articolo 2 del regolamento CEE e' rilasciata dall'ufficio di esportazione contestualmente all'attestato di libera circolazione previsto dall'articolo 66, comma 3, ed e' valida per sei mesi. La licenza di esportazione e' altresi' rilasciata dal medesimo ufficio che ha emesso l'attestato di libera circolazione in data non anteriore a trenta mesi. 3. Nel caso di esportazione temporanea di un bene elencato nell'allegato A di questo Testo Unico, l'ufficio di esportazione rilascia la licenza di esportazione temporanea in conformita' all'assenso espresso dal Ministero a norma dell'articolo 69, comma 4. 4. Le disposizioni della sezione I di questo Capo e dell'articolo 134 non si applicano ai beni culturali entrati nel territorio dello Stato e accompagnati da licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea a norma dell'articolo 2 del regolamento CEE, per la durata di validita' della licenza medesima. 5. Ai fini del regolamento CEE gli uffici di esportazione del Ministero sono autorita' competenti per il rilascio delle licenze di esportazione di beni culturali. Il Ministero ne forma e conserva l'elenco, comunicando alla Commissione delle Comunita' europee eventuali aggiornamenti entro due mesi dalla loro effettuazione.
Nota all'art. 72: - Per il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, si veda in nota all'art. 71.