(Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali - Art. 73)
                             Articolo 73 
                            Restituzione 
                (Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 2) 
   1. I beni culturali usciti illecitamente  dal  territorio  di  uno
Stato membro dell'Unione  europea  dopo  il  31  dicembre  1992  sono
restituiti a norma delle disposizioni della presente sezione. 
   2. Sono considerati beni culturali quelli qualificati, anche  dopo
la loro uscita dal territorio dello Stato richiedente, in  base  alle
norme  ivi  vigenti,  come  appartenenti  al   patrimonio   culturale
nazionale, secondo quanto stabilito  dall'articolo  30  del  Trattato
istitutivo della  Comunita'  economica  europea,  ratificato  e  reso
esecutivo  con  legge  14   ottobre   1957,   n.   1203,   sostituito
dall'articolo  6  del  Trattato  di  Amsterdam,  ratificato  e   reso
esecutivo con legge 16 giugno 1998, n. 209. 
   3. La restituzione e' ammessa per i beni culturali  ricompresi  in
una delle seguenti categorie: 
   a) beni indicati nell'allegato A; 
   b) beni facenti parte di  collezioni  pubbliche,  inventariate  in
musei, archivi e fondi di conservazione di biblioteche; si  intendono
pubbliche le collezioni di proprieta' dello Stato, di altre autorita'
territoriali,  di  enti  qualificati  pubblici  in  conformita'  alla
legislazione nazionale, nonche'  le  collezioni  finanziate  in  modo
significativo dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali; 
   c) beni inclusi in inventari ecclesiastici. 
   4. E' illecita l'uscita dei beni culturali avvenuta in  violazione
del regolamento CEE o della legislazione dello Stato  richiedente  in
materia di protezione  del  patrimonio  culturale  nazionale,  ovvero
determinata dal mancato rientro alla scadenza del termine di uscita o
di esportazione temporanea. 
   5. Si considerano altresi' illecitamente usciti  i  beni  dati  in
uscita  o  esportazione   temporanea   qualora   siano   violate   le
prescrizioni stabilite con il  provvedimento  previsto  nell'articolo
69, comma 4. 
   6. La restituzione e' ammessa se le condizioni indicate nei  commi
4 e 5 sussistono al momento della proposizione della domanda. 
 
          Note all'art. 73: 
             - L'art. 30 del trattato  che  istituisce  la  Comunita'
          economica europea, ratificato e reso esecutivo dalla  legge
          14  ottobre  1957,  n.  1203,  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 317 del 23 dicembre 1957,  come  sostituito  e
          rinumerato  dall'art.  6   del   trattato   di   Amsterdam,
          ratificato e reso esecutivo con legge 16  giugno  1998,  n.
          209, pubblicata nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 155 del 6 luglio 1998, dispone: 
             "Art. 30. [36] - Le disposizioni degli articoli 28  [30]
          e 29 [34] lasciano impregiudicati i divieti  o  restrizioni
          all'importazione,   all'esportazione    e    al    transito
          giustificati da motivi di  moralita'  pubblica,  di  ordine
          pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della  salute  e
          della vita delle persone e degli animali o di preservazione
          dei  vegetali,  di  protezione  del  patrimonio  artistico,
          storico  o  archeologico  nazionale,  o  di  tutela   della
          proprieta'  industriale  e  commerciale.   Tuttavia,   tali
          divieti o restrizioni non devono  costituire  un  mezzo  di
          discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata
          al commercio tra gli Stati membri". 
             - Per il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del
          9 dicembre 1992, si veda in nota all'art. 71.