Articolo 73 Restituzione (Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 2) 1. I beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea dopo il 31 dicembre 1992 sono restituiti a norma delle disposizioni della presente sezione. 2. Sono considerati beni culturali quelli qualificati, anche dopo la loro uscita dal territorio dello Stato richiedente, in base alle norme ivi vigenti, come appartenenti al patrimonio culturale nazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 30 del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, sostituito dall'articolo 6 del Trattato di Amsterdam, ratificato e reso esecutivo con legge 16 giugno 1998, n. 209. 3. La restituzione e' ammessa per i beni culturali ricompresi in una delle seguenti categorie: a) beni indicati nell'allegato A; b) beni facenti parte di collezioni pubbliche, inventariate in musei, archivi e fondi di conservazione di biblioteche; si intendono pubbliche le collezioni di proprieta' dello Stato, di altre autorita' territoriali, di enti qualificati pubblici in conformita' alla legislazione nazionale, nonche' le collezioni finanziate in modo significativo dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali; c) beni inclusi in inventari ecclesiastici. 4. E' illecita l'uscita dei beni culturali avvenuta in violazione del regolamento CEE o della legislazione dello Stato richiedente in materia di protezione del patrimonio culturale nazionale, ovvero determinata dal mancato rientro alla scadenza del termine di uscita o di esportazione temporanea. 5. Si considerano altresi' illecitamente usciti i beni dati in uscita o esportazione temporanea qualora siano violate le prescrizioni stabilite con il provvedimento previsto nell'articolo 69, comma 4. 6. La restituzione e' ammessa se le condizioni indicate nei commi 4 e 5 sussistono al momento della proposizione della domanda.
Note all'art. 73: - L'art. 30 del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, ratificato e reso esecutivo dalla legge 14 ottobre 1957, n. 1203, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 317 del 23 dicembre 1957, come sostituito e rinumerato dall'art. 6 del trattato di Amsterdam, ratificato e reso esecutivo con legge 16 giugno 1998, n. 209, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 1998, dispone: "Art. 30. [36] - Le disposizioni degli articoli 28 [30] e 29 [34] lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprieta' industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri". - Per il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, si veda in nota all'art. 71.