(Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali - Art. 75)
                             Articolo 75 
                       Azione di restituzione 
                (Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 4) 
   1.  Gli  Stati  membri  dell'Unione  europea  possono   esercitare
l'azione di restituzione davanti all'autorita' giudiziaria  ordinaria
per i beni culturali usciti illecitamente dal loro territorio secondo
quanto previsto dall'articolo 73. 
   2. L'azione e' proposta davanti al tribunale del luogo in  cui  il
bene si trova. 
   3. Oltre ai requisiti previsti nell'articolo  163  del  codice  di
procedura civile, l'atto di citazione deve contenere: 
   a) un documento descrittivo del bene richiesto che  ne  certifichi
la qualita' di bene culturale; 
   h)  la  dichiarazione  delle  autorita'  competenti  dello   Stato
richiedente relativa all'uscita  illecita  del  bene  dal  territorio
nazionale. 
   4. L'atto di citazione e' notificato  altresi'  al  Ministero  per
essere annotato nello speciale registro di trascrizione delle domande
giudiziali di restituzione. 
   5. Il Ministero notifica immediatamente l'intervenuta trascrizione
alle autorita' centrali degli altri Stati membri. 
 
          Nota all'art. 75: 
             - L'art. 163 del codice di procedura  civile,  approvato
          con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28
          ottobre 1940, come modificato dall'art. 7  della  legge  14
          luglio 1950, n. 581, pubblicata nel  supplemento  ordinario
          alla Gazzetta  Ufficiale  n.  186  del  16  agosto  1950  e
          dall'art.  7  della  legge  26  novembre  1990,   n.   353,
          pubblicata  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 281 del 1 dicembre 1990, dispone: 
             "Art. 163 (Contenuto della citazione). - La  domanda  si
          propone mediante citazione a comparire a udienza fissa. 
             Il presidente  del  tribunale  stabilisce  al  principio
          dell'anno giudiziario,  con  decreto  approvato  dal  primo
          presidente della Corte di appello, i giorni della settimana
          e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla  prima
          comparizione delle parti. 
             L'atto di citazione deve contenere: 
             1) l'indicazione  del  tribunale  davanti  al  quale  la
          domanda e' proposta; 
             2) il nome, il cognome e la  residenza  dell'attore,  il
          nome, il cognome, la residenza o il domicilio o  la  dimora
          del  convenuto  e  delle  persone  che  rispettivamente  li
          rappresentano o li assistono. Se l'attore  o  convenuto  e'
          una persona giuridica, un'associazione non  riconosciuta  o
          un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o
          la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha
          la rappresentanza in giudizio; 
             3) la determinazione della cosa oggetto della domanda; 
             4) l'esposizione dei fatti e degli elementi  di  diritto
          costituenti  le  ragioni  della   domanda,   con   relative
          conclusioni; 
             5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei  quali
          l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che
          offre in comunicazione; 
             6) il nome e il cognome del procuratore e  l'indicazione
          della procura, qualora questa sia stata gia' rilasciata; 
             7)   l'indicazione   del    giorno    dell'udienza    di
          comparizione;  l'invito  al  convenuto  a  costituirsi  nel
          termine di venti  giorni  prima  dell'udienza  indicata  ai
          sensi e nelle forme  stabilite  dall'art.  166,  ovvero  di
          dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini,  e
          a  comparire  nell'udienza  indicata,  dinanzi  al  giudice
          designato ai sensi dell'art.  168-bis,  con  l'avvertimento
          che la costituzione oltre i  suddetti  termini  implica  le
          decadenze di cui all'art. 167. 
             L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'art. 125,
          e' consegnato dalla parte o dal  procuratore  all'ufficiale
          giudiziario, il quale lo notifica a  norma  degli  articoli
          137 e seguenti".