(Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali - Art. 79)
                             Articolo 79 
          Custodia temporanea dei beni ed altri adempimenti 
                (Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 8) 
   1. Sono a carico dello Stato richiedente le  spese  relative  alla
ricerca, rimozione o custodia temporanea del bene da  restituire,  le
altre comunque conseguenti all'applicazione dell'articolo 74, nonche'
quelle  inerenti  all'esecuzione  della  sentenza  che   dispone   la
restituzione.