(Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali - Art. 8)
                             Articolo 8 
                  Notificazione della dichiarazione 
        (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 2 e 3, comma 1) 
1. La dichiarazione prevista dall'articolo 6 e' notificata al 
proprietario, possessore  o  detentore  delle  cose  che  ne  formano
oggetto. 
   2. Ove si tratti di cose soggette  a  pubblicita'  immobiliare  la
dichiarazione, su richiesta del Ministero, e' trascritta nei registri
immobiliari  ed  ha  efficacia  nei  confronti  di  ogni   successivo
proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo. 
   3. Le dichiarazioni adottate dalle regioni a  norma  dell'articolo
6, comma 4, sono trasmesse al Ministero.