(Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali - Art. 82)
                             Articolo 82 
   Informazioni alla Commissione europea e al Parlamento nazionale 
                (Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 14) 
   1. Il Ministro informa  la  Commissione  delle  Comunita'  europee
delle misure adottate dall'Italia  per  assicurare  l'esecuzione  del
regolamento CEE e acquisisce le corrispondenti informazioni trasmesse
alla Commissione dagli altri Stati membri. 
   2. Il Ministro trasmette annualmente al  Parlamento,  in  allegato
allo stato di previsione della spesa  del  Ministero,  una  relazione
sull'attuazione del  presente  Capo,  nonche'  sull'attuazione  della
direttiva CEE e del regolamento CEE in Italia  e  negli  altri  Stati
membri. 
   3.  Il  Ministro,  sentito  il  Consiglio  nazionale  per  i  beni
culturali e ambientali, predispone ogni tre anni  la  relazione  alla
Commissione indicata al comma 1 sull'applicazione del regolamento CEE
e della direttiva CEE. La relazione e' trasmessa al Parlamento. 
 
          Nota art. 82: 
             - Per il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del
          9 dicembre 1992, si veda in nota all'art. 71. 
             - Per la direttiva 93/7 CEE del Consiglio, del 15  marzo
          1993, si veda in nota all'art. 71.