Articolo 82 Informazioni alla Commissione europea e al Parlamento nazionale (Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 14) 1. Il Ministro informa la Commissione delle Comunita' europee delle misure adottate dall'Italia per assicurare l'esecuzione del regolamento CEE e acquisisce le corrispondenti informazioni trasmesse alla Commissione dagli altri Stati membri. 2. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero, una relazione sull'attuazione del presente Capo, nonche' sull'attuazione della direttiva CEE e del regolamento CEE in Italia e negli altri Stati membri. 3. Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, predispone ogni tre anni la relazione alla Commissione indicata al comma 1 sull'applicazione del regolamento CEE e della direttiva CEE. La relazione e' trasmessa al Parlamento.
Nota art. 82: - Per il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, si veda in nota all'art. 71. - Per la direttiva 93/7 CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, si veda in nota all'art. 71.