Articolo 88 Appartenenza e qualificazione dei beni ritrovati (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 44, 46, 47 e 49) 1. I beni indicati nell'articolo 2, da chiunque e in qualunque modo ritrovati, appartengono allo Stato. A seconda che siano beni immobili o mobili essi fanno parte, rispettivamente, del demanio pubblico o del patrimonio indisponibile dello Stato a norma degli articoli 822 e 826 del codice civile.
Note all'art. 88: - Per il testo dell'art. 822 del codice civile, si veda in nota all'art. 54. - L'art. 826 del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, pubblicato nell'edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1942, dispone: "Art. 826 (Patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni) - I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni. Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilita' ne e' sottratta al proprietario del fondo, le cose di interesse storico, archeologico, paletrologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione del presidente della Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra. Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio".