(Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali - Art. 88)
                             Articolo 88 
          Appartenenza e qualificazione dei beni ritrovati 
        (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 44, 46, 47 e 49) 
   1. I beni indicati nell'articolo 2, da  chiunque  e  in  qualunque
modo ritrovati, appartengono allo Stato. A  seconda  che  siano  beni
immobili o mobili essi  fanno  parte,  rispettivamente,  del  demanio
pubblico o del patrimonio indisponibile dello  Stato  a  norma  degli
articoli 822 e 826 del codice civile. 
 
          Note all'art. 88: 
             - Per il testo dell'art. 822 del codice civile, si  veda
          in nota all'art. 54. 
             - L'art. 826 del  codice  civile,  approvato  con  regio
          decreto 16 marzo 1942,  n.  262,  pubblicato  nell'edizione
          straordinaria della Gazzetta Ufficiale n. 79 del  4  aprile
          1942, dispone: 
             "Art. 826 (Patrimonio dello Stato, delle province e  dei
          comuni) - I beni appartenenti allo Stato, alle  province  e
          ai comuni,  i  quali  non  siano  della  specie  di  quelli
          indicati  dagli  articoli  precedenti,   costituiscono   il
          patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e
          dei comuni. 
             Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato  le
          foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il
          demanio forestale  dello  Stato,  le  miniere,  le  cave  e
          torbiere  quando  la  disponibilita'  ne  e'  sottratta  al
          proprietario del  fondo,  le  cose  di  interesse  storico,
          archeologico, paletrologico, paleontologico e artistico, da
          chiunque e in qualunque modo ritrovate  nel  sottosuolo,  i
          beni  costituenti  la  dotazione   del   presidente   della
          Repubblica,  le  caserme,  gli  armamenti,  gli  aeromobili
          militari e le navi da guerra. 
             Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato  o,
          rispettivamente, delle province e dei  comuni,  secondo  la
          loro appartenenza, gli edifici destinati a sede  di  uffici
          pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni  destinati  a
          un pubblico servizio".