(Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali - Art. 89)
                             Articolo 89 
                      Premio per i ritrovamenti 
      (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 44, 46, 47, 49 e 50) 
   1. Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto  del
valore delle cose ritrovate: 
      a) al proprietario dell'immobile dove e' avvenuto il 
   ritrovamento; b) al concessionario indicato nell'articolo 86; 
   c) allo  scopritore  che  ha  ottemperato  gli  obblighi  previsti
dall'articolo 87. 
   2.  Qualora  il  proprietario  dell'immobile  abbia  ottenuto   la
concessione prevista dall'articolo 86 ovvero sia scopritore del  bene
ha diritto ad un premio non superiore alla  meta'  del  valore  delle
cose ritrovate. 
   3. Nessun premio spetta allo scopritore che si  sia  introdotto  e
abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o
del possessore. 
   4. Il premio puo' essere corrisposto in denaro o mediante rilascio
di parte delle cose ritrovate.