Articolo 89 Premio per i ritrovamenti (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 44, 46, 47, 49 e 50) 1. Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate: a) al proprietario dell'immobile dove e' avvenuto il ritrovamento; b) al concessionario indicato nell'articolo 86; c) allo scopritore che ha ottemperato gli obblighi previsti dall'articolo 87. 2. Qualora il proprietario dell'immobile abbia ottenuto la concessione prevista dall'articolo 86 ovvero sia scopritore del bene ha diritto ad un premio non superiore alla meta' del valore delle cose ritrovate. 3. Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore. 4. Il premio puo' essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate.