(Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali - Art. 94)
                             Articolo 94 
                 Dichiarazione di pubblica utilita' 
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 57; decreto del Presidente della 
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,  art.  45,  comma  2;  decreto
 legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 152, comma 3, lett. a e b) 
   1.  La  dichiarazione  di   pubblica   utilita'   e'   fatta   con
provvedimento del Ministero o, nel caso dell'articolo 92,  anche  con
atto della Regione. 
   2. Nei casi previsti dagli articoli 92  e  93  l'approvazione  del
progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilita'.