Articolo 94 Dichiarazione di pubblica utilita' (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 57; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 45, comma 2; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 152, comma 3, lett. a e b) 1. La dichiarazione di pubblica utilita' e' fatta con provvedimento del Ministero o, nel caso dell'articolo 92, anche con atto della Regione. 2. Nei casi previsti dagli articoli 92 e 93 l'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilita'.