(Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali - Art. 95)
                             Articolo 95 
            Indennita' di esproprio per i beni culturali 
(Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, art. 70; decreto del 
Presidente della Repubblica 30 settembre  1963,  n.  1409,  art.  45,
                              comma 1) 
   1. Nel caso dell'articolo  91  l'indennita'  consiste  nel  giusto
prezzo  che  il  bene  avrebbe  in  una  libera   contrattazione   di
compravendita all'interno dello Stato. 
   2. Il decreto di esproprio e' emesso dal prefetto dopo il deposito
dell'indennita'    offerta     dall'espropriante     ed     accettata
dall'espropriato,  oppure  determinata  dal   perito   nominato   dal
presidente del tribunale.