Art. 10 Motore ausiliario 1. Sulle unita' da diporto munite di unico motore, puo' essere installato un motore ausiliario di emergenza, da impiegare in caso di avaria al motore principale. 2. Il secondo motore e' considerato ausiliario alle seguenti condizioni: a) sia di tipo amovibile e sistemato su proprio supporto dello specchio poppiero; b) abbia una potenza non superiore al 20% di quella del motore principale; c) sia munito del certificato d'uso del motore.