Art. 10
                          Motore ausiliario

  1.  Sulle  unita'  da  diporto  munite di unico motore, puo' essere
installato un motore ausiliario di emergenza, da impiegare in caso di
avaria al motore principale.
  2.  Il  secondo  motore  e'  considerato  ausiliario  alle seguenti
condizioni:
a) sia  di  tipo  amovibile  e  sistemato  su  proprio supporto dello
   specchio poppiero;
b) abbia  una  potenza  non  superiore  al  20%  di quella del motore
   principale;
c) sia munito del certificato d'uso del motore.