Art. 11
         Unita' impiegate in gare e manifestazioni sportive

  1.  Le  unita'  da  diporto  di  cui all'articolo 14 della legge 11
febbraio  1971,  n.  50,  e successive modificazioni, alle condizioni
previste  dalla  norma  stessa,  sono  esentate dall'applicazione del
presente regolamento.
  2.  Le  unita' da diporto ammesse a partecipare alle manifestazioni
sportive    indette    dalle   federazioni   sportive   nazionali   e
internazionali  o  da organizzazioni da esse riconosciute, durante le
gare, i trasferimenti e le prove, sono esentate dall'applicazione del
presente  regolamento.  A  dette  unita'  si  applicano le norme ed i
regolamenti  specifici  adottati  dalle federazioni o dagli organismi
citati.
  3.  Le unita' di cui al comma 1 e 2 devono essere dotate dei fanali
e degli apparecchi di segnalazione sonora regolamentari.
 
           Nota all'art. 11:
            -  Il  testo  dell'art. 14 della citata legge 11 febbraio
          1971, n. 50, e' il seguente:
            "Art.   14.  -   1.  In   occasione  di    manifestazioni
          sportive,  preventivamente    comunicate    alle  autorita'
          competenti,   organizzate  dalla  Lega    navale  italiana,
          dalla   Federazione  italiana     vela,  dalla  Federazione
          italiana motonautica e dai circoli nautici  affiliati  alle
          predette federazioni,  le imbarcazioni  di cui  all'art. 8,
          anche  se  sprovviste di licenza,   ed i natanti ammessi  a
          parteciparvi,  possono  navigare  senza  alcun  limite   di
          distanza dalla costa.
            2.    Le  stesse    deroghe  sono    estese  anche   alle
          imbarcazioni  ed ai natanti  di  cui  al  comma  precedente
          durante   gli  allenamenti  ad eccezione dei natanti di cui
          al quarto comma dell'art. 13 per i  quali  e'    necessaria
          apposita      autorizzazione    rilasciata   dall'autorita'
          marittima.
            3.  Nel  corso  degli  stessi,  deve  essere   tenuta   a
          bordo   una dichiarazione  del   circolo  di  appartenenza,
          con    validita'   non superiore   al trimestre,    vistata
          dall'autorita'   competente nel  cui ambito territoriale si
          trova la sede  del circolo, da cui risulti che l'unita'  e'
          destinata  ad attivita'  agonistica  e che   si trova    in
          allenamento con un determinato equipaggio.
            4.  Nelle  manifestazioni  sportive e  negli  allenamenti
          suddetti devono   essere   osservati   i  regolamenti   per
          l'organizzazione dell'attivita' sportiva della Lega e delle
          Federazioni suddette".