Art. 11 Unita' impiegate in gare e manifestazioni sportive 1. Le unita' da diporto di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, alle condizioni previste dalla norma stessa, sono esentate dall'applicazione del presente regolamento. 2. Le unita' da diporto ammesse a partecipare alle manifestazioni sportive indette dalle federazioni sportive nazionali e internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, durante le gare, i trasferimenti e le prove, sono esentate dall'applicazione del presente regolamento. A dette unita' si applicano le norme ed i regolamenti specifici adottati dalle federazioni o dagli organismi citati. 3. Le unita' di cui al comma 1 e 2 devono essere dotate dei fanali e degli apparecchi di segnalazione sonora regolamentari.
Nota all'art. 11: - Il testo dell'art. 14 della citata legge 11 febbraio 1971, n. 50, e' il seguente: "Art. 14. - 1. In occasione di manifestazioni sportive, preventivamente comunicate alle autorita' competenti, organizzate dalla Lega navale italiana, dalla Federazione italiana vela, dalla Federazione italiana motonautica e dai circoli nautici affiliati alle predette federazioni, le imbarcazioni di cui all'art. 8, anche se sprovviste di licenza, ed i natanti ammessi a parteciparvi, possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa. 2. Le stesse deroghe sono estese anche alle imbarcazioni ed ai natanti di cui al comma precedente durante gli allenamenti ad eccezione dei natanti di cui al quarto comma dell'art. 13 per i quali e' necessaria apposita autorizzazione rilasciata dall'autorita' marittima. 3. Nel corso degli stessi, deve essere tenuta a bordo una dichiarazione del circolo di appartenenza, con validita' non superiore al trimestre, vistata dall'autorita' competente nel cui ambito territoriale si trova la sede del circolo, da cui risulti che l'unita' e' destinata ad attivita' agonistica e che si trova in allenamento con un determinato equipaggio. 4. Nelle manifestazioni sportive e negli allenamenti suddetti devono essere osservati i regolamenti per l'organizzazione dell'attivita' sportiva della Lega e delle Federazioni suddette".