Art. 12 Navigazione nelle acque interne 1. Alle imbarcazioni da diporto che si avvalgono della facolta' prevista dall'articolo 2-bis del decretolegge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, le disposizioni del presente regolamento si applicano limitatamente a quanto stabilito per i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza, nonche' le disposizioni dell'articolo 10 e 13 concernenti il motore ausiliario e il numero delle persone trasportabili.
Nota all'art. 12: - Il testo dell'art. 2-bis del decretolegge 16 giugno 1994, n. 378 (Modifiche alla legge n. 50/1971, e successive modificazioni, sulla nautica da diporto), convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 494, e' il seguente: "Art. 2-bis (Disposizioni per la navigazione in acque interne). 1. Per la navigazione in acque interne, alle imbarcazioni si applicano le disposizioni di legge e di regolamento vigenti per i natanti".