Art. 12
                   Navigazione nelle acque interne

  1.  Alle  imbarcazioni  da  diporto che si avvalgono della facolta'
prevista dall'articolo 2-bis del decretolegge 16 giugno 1994, n. 378,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, le
disposizioni  del  presente  regolamento si applicano limitatamente a
quanto  stabilito  per  i  mezzi  di  salvataggio  e  le dotazioni di
sicurezza,  nonche' le disposizioni dell'articolo 10 e 13 concernenti
il motore ausiliario e il numero delle persone trasportabili.
 
           Nota all'art. 12:
            -  Il  testo  dell'art. 2-bis del  decretolegge 16 giugno
          1994,  n.  378  (Modifiche  alla    legge  n.  50/1971,   e
          successive   modificazioni,   sulla  nautica  da  diporto),
          convertito dalla  legge  8  agosto  1994,  n.  494,  e'  il
          seguente:
            "Art.  2-bis  (Disposizioni per la   navigazione in acque
          interne). 1.  Per la navigazione   in acque  interne,  alle
          imbarcazioni  si  applicano  le  disposizioni di legge e di
          regolamento vigenti per i natanti".