Art. 13 Persone trasportabili su natanti non omologati ed omologati 1. Il numero delle persone trasportabili dai natanti prototipi non omologati di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e' determinato come segue: a) per lunghezza f.t. fino a mt 3,50 n. 3 persone; b) per lunghezza f.t. compresa tra mt 3,51 e 4,50 n. 4 persone; c) per lunghezza f.t. compresa tra mt 4,51 e 6,00 n. 5 persone; d) per lunghezza f.t. compresa tra mt 6,00 e 7,50 n. 6 persone; e) per lunghezza f.t. superiore a mt 7,50 n. 7 persone. 2. I natanti prototipi, per trasportare un numero di persone superiore a quello indicato al comma 1, devono essere muniti di apposita certificazione di idoneita' rilasciata da uno degli organismi tecnici di cui all'articolo 2, comma 2. 3. Per i natanti prodotti in serie, il numero delle persone trasportabili e' determinato dalla certificazione di omologazione che, unitamente alla dichiarazione di conformita', deve essere tenuta a bordo quando il numero delle persone imbarcate e' superiore a quello indicato al comma 1. 4. Qualora i natanti di cui ai commi precedenti trasportano attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili e' ridotto in ragione di una persona per ogni 75 kg di materiale imbarcato.
Nota all'art. 13: - Il testo dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e' il seguente: "Art. 1. - 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime ed in quelle interne. 2. E' navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro. 3. In materia di navigazione da diporto, per tutto cio' che non sia espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nel codice della navigazione, nei relativi regolamenti di esecuzione e nelle altre leggi speciali. 4. Ai fini della presente legge, le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate: a) unita' da diporto: ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto; b) nave da diporto: ogni costruzione a motore o a vela, anche se con motore ausiliario, destinata alla navigazione da diporto avente lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri; c) imbarcazione da diporto: ogni unita' destinata alla navigazione da diporto avente lunghezza fuori tutto superiore a metri 7.50 se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario; d) natante da diporto: ogni unita' da diporto avente lunghezza fuori tutto non superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario. 5. E' unita' da diporto a vela con motore ausiliario quella in cui il rapporto tra la supefficie velica in metri quadrati di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse, compresi l'eventuale fiocco genoa e le vele di strallo (escluso lo spinnaker) e la potenza del motore in cavalli o in kW e' superiore rispettivamente a 2 o a 2,72. E' motoveliero l'unita' da diporto a propulsione mista, meccanica e a vela, in cui il rapporto tra superficie in metri quadrati di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse, compreso l'eventuale fiocco genoa e le vele di strallo e con esclusione dello spinnaker, e la potenza del motore in CV o in kW sia superiore o uguale rispettivamente a 1 o a 1,36 e non superiore a 2 o a 2,72. 6. Ai fini della applicazione delle norme del codice della navigazione, dei relativi regolamenti di esecuzione e delle altre leggi speciali, le imbarcazioni da diporto sono equiparate, ad ogni effetto, alle navi e ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle 10 tonnellate se a propulsione meccanica ed alle 25 in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di 24 metri. 7. Per potenza del motore, ai fini della presente legge, si intende la potenza massima di esercizio come definita con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti. 8. Con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti, sono emanate le norme relative all'omologazione, al collaudo ed all'accertamento della potenza dei motori. La fabbrica costruttrice rilascia, per ciascun esemplare di motore di una serie il cui prototipo sia stato omologato, una dichiarazione attestante che detto esemplare e' conforme in tutte le sue parti al tipo omologato. 9. Di tale dichiarazione, che deve essere redatta su modello stabilito con il decreto di cui al comma precedente, la fabbrica che la rilascia assume piena responsabilita' civile e penale. 10. L'autorita' che ha proceduto all'omologazione ha facolta' di sottoporre ad accertamenti di controllo i motori omologati. 11. Gli accertamenti possono essere effettuati sia presso le fabbriche costruttrici, sia presso le sedi di vendita situate nel territorio nazionale. 12. Gli accertamenti sono compiuti da funzionari muniti di apposita delega ministeriale; i funzionari hanno libero accesso nei locali di costruzione o di vendita e provvedono al prelievo di campioni disponendo per le effettuazioni delle prove. 13. Le prove di accertamento sono effettuate in contraddittorio con il costruttore o con il venditore, oppure con persona munita dei poteri di rappresentanza dell'uno o dell'altro, i relativi oneri sono a carico del titolare dell'impianto di costruzione e del punto di vendita, presso il quale ha luogo l'accertamento. 14. L'efficacia della omologazione puo' essere sospesa dall'autorita' che l'ha rilasciata in caso di accertata difformita', anche parziale, di uno o piu' esemplari della serie rispetto al tipo omologato. 15. L'omologazione puo' essere revocata quando sia stato adottato piu' di un provvedimento di sospensione".