Art. 13
     Persone trasportabili su natanti non omologati ed omologati

  1.  Il numero delle persone trasportabili dai natanti prototipi non
omologati  di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50,
e' determinato come segue:
a) per lunghezza f.t. fino a mt 3,50 n. 3 persone;
b) per lunghezza f.t. compresa tra mt 3,51 e 4,50 n. 4 persone;
c) per lunghezza f.t. compresa tra mt 4,51 e 6,00 n. 5 persone;
d) per lunghezza f.t. compresa tra mt 6,00 e 7,50 n. 6 persone;
e) per lunghezza f.t. superiore a mt 7,50 n. 7 persone.
  2.  I  natanti  prototipi,  per  trasportare  un  numero di persone
superiore  a  quello  indicato  al  comma  1, devono essere muniti di
apposita   certificazione   di  idoneita'  rilasciata  da  uno  degli
organismi tecnici di cui all'articolo 2, comma 2.
  3.  Per  i  natanti  prodotti  in  serie,  il  numero delle persone
trasportabili  e'  determinato  dalla  certificazione di omologazione
che, unitamente alla dichiarazione di conformita', deve essere tenuta
a  bordo  quando  il  numero  delle  persone imbarcate e' superiore a
quello indicato al comma 1.
  4.  Qualora  i  natanti  di  cui  ai  commi  precedenti trasportano
attrezzature    sportive   subacquee,   il   numero   delle   persone
trasportabili  e' ridotto in ragione di una persona per ogni 75 kg di
materiale imbarcato.
 
           Nota all'art. 13:
            - Il testo dell'art.  1 della legge 11 febbraio 1971,  n.
          50, e' il seguente:
            "Art. 1.  - 1.  Le disposizioni della  presente legge  si
          applicano  alla    navigazione   da diporto   nelle   acque
          marittime ed  in  quelle interne.
            2. E' navigazione  da diporto quella effettuata a   scopi
          sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro.
            3.  In  materia di navigazione da diporto, per tutto cio'
          che non sia espressamente   previsto      dalla    presente
          legge,    si    applicano   le disposizioni   contenute nel
          codice della   navigazione, nei   relativi  regolamenti  di
          esecuzione e nelle altre leggi speciali.
            4.    Ai  fini   della presente   legge, le   costruzioni
          destinate  alla navigazione da diporto sono denominate:
            a) unita'  da diporto: ogni costruzione   destinata  alla
          navigazione da diporto;
            b)  nave    da  diporto:  ogni costruzione   a motore o a
          vela, anche se  con  motore    ausiliario,  destinata  alla
          navigazione    da  diporto  avente  lunghezza  fuori  tutto
          superiore a 24 metri;
            c) imbarcazione da diporto:  ogni unita'  destinata  alla
          navigazione  da  diporto  avente    lunghezza  fuori  tutto
          superiore a metri  7.50 se a motore o a metri 10 se a vela,
          anche se con motore ausiliario;
            d)  natante da  diporto: ogni  unita' da  diporto  avente
          lunghezza  fuori  tutto  non  superiore a metri 7,50 se   a
          motore o a  metri  10  se  a  vela,  anche  se  con  motore
          ausiliario.
            5.  E'  unita'  da diporto a   vela con motore ausiliario
          quella in cui il rapporto   tra la supefficie  velica    in
          metri  quadrati  di    tutte  le  vele  che  possono essere
          bordate  contemporaneamente  in   navigazione   su   idonee
          attrezzature  fisse,  compresi l'eventuale  fiocco genoa  e
          le vele di  strallo (escluso lo  spinnaker) e   la  potenza
          del     motore  in  cavalli    o  in    kW    e'  superiore
          rispettivamente  a 2  o  a 2,72.   E' motoveliero  l'unita'
          da  diporto  a   propulsione mista, meccanica  e a vela, in
          cui il rapporto tra superficie in metri quadrati  di  tutte
          le  vele  che possono essere  bordate contemporaneamente in
          navigazione  su  idonee    attrezzature  fisse,    compreso
          l'eventuale    fiocco  genoa   e le vele di   strallo e con
          esclusione  dello spinnaker, e la  potenza del motore in CV
          o  in kW sia superiore o uguale rispettivamente   a 1  o  a
          1,36 e non superiore a 2 o a 2,72.
            6.   Ai   fini   della   applicazione   delle  norme  del
          codice  della navigazione,   dei relativi   regolamenti  di
          esecuzione  e  delle altre leggi speciali, le  imbarcazioni
          da diporto sono  equiparate, ad ogni effetto, alle  navi  e
          ai    galleggianti  di stazza lorda   non superiore alle 10
          tonnellate se  a propulsione   meccanica ed   alle 25    in
          ogni  altro   caso, anche   se l'imbarcazione  supera detta
          stazza, fino  al limite di 24 metri.
            7. Per potenza del motore, ai fini della presente  legge,
          si  intende  la    potenza    massima   di   esercizio come
          definita   con    decreto    del  Ministro  della    marina
          mercantile di  concerto con il Ministro  per i trasporti.
            8.  Con  decreto  del Ministro della marina mercantile di
          concerto con il   Ministro   per   i   trasporti,      sono
          emanate  le  norme  relative all'omologazione, al  collaudo
          ed all'accertamento della  potenza dei motori. La  fabbrica
          costruttrice rilascia, per  ciascun esemplare di motore  di
          una  serie   il  cui  prototipo  sia stato  omologato,  una
          dichiarazione attestante che detto esemplare   e'  conforme
          in tutte le sue parti al tipo omologato.
            9.    Di   tale dichiarazione,  che  deve  essere redatta
          su   modello stabilito con il decreto  di  cui    al  comma
          precedente,  la  fabbrica  che  la  rilascia  assume  piena
          responsabilita' civile e penale.
            10. L'autorita'  che ha   proceduto  all'omologazione  ha
          facolta'  di  sottoporre  ad  accertamenti  di  controllo i
          motori omologati.
            11.  Gli  accertamenti  possono  essere effettuati    sia
          presso  le fabbriche costruttrici,  sia presso  le sedi  di
          vendita  situate nel territorio nazionale.
            12.  Gli  accertamenti sono compiuti da funzionari muniti
          di apposita delega ministeriale; i funzionari hanno  libero
          accesso nei locali di costruzione   o    di    vendita    e
          provvedono   al   prelievo   di  campioni disponendo per le
          effettuazioni delle prove.
            13.   Le   prove   di  accertamento  sono  effettuate  in
          contraddittorio con il  costruttore o  con il    venditore,
          oppure    con persona   munita dei poteri di rappresentanza
          dell'uno o dell'altro, i relativi oneri sono a carico   del
          titolare    dell'impianto  di costruzione   e del  punto di
          vendita, presso il quale ha luogo l'accertamento.
            14.   L'efficacia   della    omologazione   puo'   essere
          sospesa dall'autorita' che l'ha  rilasciata    in  caso  di
          accertata  difformita',  anche  parziale,  di  uno  o  piu'
          esemplari della serie rispetto al tipo omologato.
            15. L'omologazione   puo' essere  revocata  quando    sia
          stato adottato piu' di un provvedimento di sospensione".