Art. 14
                         Disposizioni finali

  1.  Le  disposizioni  del  decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n.
232,  recante regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto,
restano   applicabili  alle  unita'  da  diporto  di  lunghezza  f.t.
superiore  a  24 metri. Alle imbarcazioni e alle unita' da diporto di
cui  al presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto
n. 232 del 1994 espressamente richiamate.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 5 ottobre 1999
                                                    Il Ministro: Treu
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1999
  Registro n. 3 Trasporti e navigazione, foglio n. 58