Art. 2
                      Certificato di sicurezza

  1.  Il  certificato  di  sicurezza,  conforme all'allegato A, e' il
documento  che  attesta  la  rispondenza  dell'unita' da diporto alle
disposizioni del presente regolamento.
  2.   Il  certificato  di  sicurezza  e'  rilasciato  dall'autorita'
marittima  o  della  navigazione  interna  competente, all'atto della
prima iscrizione nel registro delle imbarcazioni da diporto:
a) per  le  unita'  di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), sulla
   base    della    documentazione    tecnica   prevista,   ai   fini
   dell'iscrizione,  dall'articolo  11,  comma  3,  lettera  b),  del
   decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436;
b) per  le  unita'  di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), sulla
   base di una attestazione di idoneita' rilasciata, per i fini e con
   le  modalita'  indicate  all'articolo  9,  da un organismo tecnico
   notificato  ai  sensi  del  decreto  legislativo  n. 436 del 1996,
   ovvero  autorizzato,  ai  sensi  del  decreto legislativo 3 agosto
   1998, n. 314, scelti dal proprietario dell'unita' o dal suo legale
   rappresentante.
  3.  Per le unita' usate di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a),
il   certificato   di   sicurezza  e'  rilasciato  sulla  base  della
documentazione  tecnica richiesta per l'iscrizione nei registri ed in
tal caso il certificato di sicurezza ha validita' limitata al periodo
residuo  rispetto  a  quello  indicato  all'articolo 3. Per le unita'
usate  di  cui  all'articolo  1,  comma 2, lettera b), provenienti da
Paesi  dell'Unione  europea, la documentazione tecnica e' valida solo
se equivalente a quella nazionale.
  4.  Al  rinnovo  e  alla  convalida  del  certificato  di sicurezza
provvede  l'autorita' marittima o della navigazione interna del luogo
in cui si trova l'unita', sulla base di una attestazione di idoneita'
rilasciata,  ai  fini e con le modalita' di cui all'articolo 9, da un
organismo tecnico autorizzato ai sensi del decreto legislativo n. 314
del  1998,  ovvero  da  un  organismo tecnico notificato ai sensi del
decreto   legislativo  n.  436  del  1996,  scelto  dal  proprietario
dell'unita'  o  dal  suo  legale rappresentante. Per le unita' che si
trovino  in  un  porto  estero,  al  rinnovo  e  alla  convalida  del
certificato  di  sicurezza  provvede  l'autorita'  consolare  con  le
modalita' indicate nel presente regolamento.
  5.  Gli  estremi  del  certificato di sicurezza sono annotati sulla
licenza  di navigazione dell'unita'. Copia del certificato e' inviata
all'ufficio di iscrizione dell'unita'.
  6.  Restano  valide  fino  alla  loro  scadenza  le attestazioni di
sicurezza  rilasciate  alle unita' da diporto anteriormente alla data
di  entrata  in  vigore  del presente regolamento. Per tali unita' al
rilascio  del  certificato  provvede  l'autorita'  marittima  o della
navigazione interna con le modalita' indicate al comma 4.
 
           Note all'art. 2:
            -  Il  testo  dell'art.  11,  comma 3, del citato decreto
          legislativo n.  436 del 1996 e' il seguente:
            "3. Per    ottenere  l'iscrizione    nei  registri  delle
          imbarcazioni  da diporto,   il   proprietario   o   un  suo
          legale   rappresentante,    deve  presentare  all'autorita'
          competente:
            a)  atto  di  compravendita in forma di scrittura privata
          autenticata, dal quale risultino  le complete generalita' e
          la nazionalita' delle parti contraenti nonche' gli elementi
          di individuazione dell'unita';
            b)  dichiarazione  di  conformita'  CE    rilasciata  dal
          costruttore  o  da  un  suo    mandatario  stabilito    nel
          territorio  comunitario,    conforme  a   quanto   previsto
          dall'allegato  VIII,  unitamente   all'attestazione "CE del
          tipo" rilasciata, ove prevista, da un organismo notificato;
            c)  certificato  di cancellazione   dal   registro    ove
          l'unita'    era  iscritta, per le unita' provenienti da uno
          Stato membro o da un Paese terzo".
            - Il  decreto legislativo  3 agosto 1998,  n. 314,   reca
          attuazione   alla   direttiva   94/57   CE   relativa  alle
          disposizioni e norme comuni per gli organi  che  effettuano
          le  ispezioni  e le visite di controllo delle navi e per le
          pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime.