Art. 2 Certificato di sicurezza 1. Il certificato di sicurezza, conforme all'allegato A, e' il documento che attesta la rispondenza dell'unita' da diporto alle disposizioni del presente regolamento. 2. Il certificato di sicurezza e' rilasciato dall'autorita' marittima o della navigazione interna competente, all'atto della prima iscrizione nel registro delle imbarcazioni da diporto: a) per le unita' di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), sulla base della documentazione tecnica prevista, ai fini dell'iscrizione, dall'articolo 11, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436; b) per le unita' di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), sulla base di una attestazione di idoneita' rilasciata, per i fini e con le modalita' indicate all'articolo 9, da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo n. 436 del 1996, ovvero autorizzato, ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, scelti dal proprietario dell'unita' o dal suo legale rappresentante. 3. Per le unita' usate di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), il certificato di sicurezza e' rilasciato sulla base della documentazione tecnica richiesta per l'iscrizione nei registri ed in tal caso il certificato di sicurezza ha validita' limitata al periodo residuo rispetto a quello indicato all'articolo 3. Per le unita' usate di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), provenienti da Paesi dell'Unione europea, la documentazione tecnica e' valida solo se equivalente a quella nazionale. 4. Al rinnovo e alla convalida del certificato di sicurezza provvede l'autorita' marittima o della navigazione interna del luogo in cui si trova l'unita', sulla base di una attestazione di idoneita' rilasciata, ai fini e con le modalita' di cui all'articolo 9, da un organismo tecnico autorizzato ai sensi del decreto legislativo n. 314 del 1998, ovvero da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo n. 436 del 1996, scelto dal proprietario dell'unita' o dal suo legale rappresentante. Per le unita' che si trovino in un porto estero, al rinnovo e alla convalida del certificato di sicurezza provvede l'autorita' consolare con le modalita' indicate nel presente regolamento. 5. Gli estremi del certificato di sicurezza sono annotati sulla licenza di navigazione dell'unita'. Copia del certificato e' inviata all'ufficio di iscrizione dell'unita'. 6. Restano valide fino alla loro scadenza le attestazioni di sicurezza rilasciate alle unita' da diporto anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per tali unita' al rilascio del certificato provvede l'autorita' marittima o della navigazione interna con le modalita' indicate al comma 4.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 11, comma 3, del citato decreto legislativo n. 436 del 1996 e' il seguente: "3. Per ottenere l'iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto, il proprietario o un suo legale rappresentante, deve presentare all'autorita' competente: a) atto di compravendita in forma di scrittura privata autenticata, dal quale risultino le complete generalita' e la nazionalita' delle parti contraenti nonche' gli elementi di individuazione dell'unita'; b) dichiarazione di conformita' CE rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio comunitario, conforme a quanto previsto dall'allegato VIII, unitamente all'attestazione "CE del tipo" rilasciata, ove prevista, da un organismo notificato; c) certificato di cancellazione dal registro ove l'unita' era iscritta, per le unita' provenienti da uno Stato membro o da un Paese terzo". - Il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, reca attuazione alla direttiva 94/57 CE relativa alle disposizioni e norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime.