Art. 3
               Validita' del certificato di sicurezza

  1.  Il  certificato  di  sicurezza  delle  unita' da diporto di cui
all'articolo 1, comma 2, ha le seguenti validita':
a) otto   anni   per   le   unita'  appartenenti  alle  categorie  di
   progettazione  A)  e  B)  e  per  le  unita'  di cui alla legge 11
   febbraio  1971,  n. 50, e successive modificazioni, abilitate alla
   navigazione senza limite dalla costa;
b) dieci   anni   per  le  unita'  appartenenti  alle  categorie'  di
   progettazione  C)  e  D)  e  per  le  unita'  di cui alla legge 11
   febbraio  1971,  n. 50, e successive modificazioni, abilitate alla
   navigazione entro sei miglia dalla costa.
  2.  Il  certificato  di  sicurezza  delle  unita' da diporto di cui
all'articolo  1,  e'  rinnovato  ogni  cinque  anni. La validita' del
certificato  decorre  dalla  data  di  rilascio  dell'attestazione di
idoneita'.
  3. Nel caso in cui l'unita' abbia subito gravi avarie o siano state
apportate  innovazioni  o abbia subito mutamenti alle caratteristiche
tecniche  di  costruzione non essenziali, il certificato di sicurezza
deve   essere   sottoposto  a  convalida  con  le  procedure  di  cui
all'articolo  2.  Qualora  le  innovazioni  apportate all'apparato di
propulsione  o  alle altre caratteristiche tecniche dell'unita' siano
tali  da  far  venire meno i requisiti essenziali in base ai quali e'
stato  rilascato  il  certificato  di  sicurezza,  lo stesso perde di
validita'  e  il  proprietario  ha  l'obbligo di richiederne il nuovo
rilascio, unitamente alla nuova licenza di navigazione.
  4.  Pe le unita' da diporto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
b),  il  certificato  di sicurezza puo' avere una validita' inferiore
rispetto  a  quella  indicata  al  comma  1, su conforme prescrizione
contenuta  nell'attestazione  di  idoneita'  rilasciata  da uno degli
organismi tecnici di cui all'articolo 2, comma 2.
  5.  L'Autorita'  marittima  o  della  navigazione  interna, qualora
ritenga  che  siano venute meno le condizioni che hanno consentito il
rilascio  del  certificato  di sicurezza, puo' disporre motivatamente
che   l'unita'   sia  sottoposta  alla  procedura  di  convalida  del
certificato  di  sicurezza  con  le  procedure di cui all'articolo 2,
comma 4.
 
           Nota all'art. 3:
            -  La  legge  n.  50  del  1971 e' citata nelle note alle
          premesse.