Art. 3 Validita' del certificato di sicurezza 1. Il certificato di sicurezza delle unita' da diporto di cui all'articolo 1, comma 2, ha le seguenti validita': a) otto anni per le unita' appartenenti alle categorie di progettazione A) e B) e per le unita' di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, abilitate alla navigazione senza limite dalla costa; b) dieci anni per le unita' appartenenti alle categorie' di progettazione C) e D) e per le unita' di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, abilitate alla navigazione entro sei miglia dalla costa. 2. Il certificato di sicurezza delle unita' da diporto di cui all'articolo 1, e' rinnovato ogni cinque anni. La validita' del certificato decorre dalla data di rilascio dell'attestazione di idoneita'. 3. Nel caso in cui l'unita' abbia subito gravi avarie o siano state apportate innovazioni o abbia subito mutamenti alle caratteristiche tecniche di costruzione non essenziali, il certificato di sicurezza deve essere sottoposto a convalida con le procedure di cui all'articolo 2. Qualora le innovazioni apportate all'apparato di propulsione o alle altre caratteristiche tecniche dell'unita' siano tali da far venire meno i requisiti essenziali in base ai quali e' stato rilascato il certificato di sicurezza, lo stesso perde di validita' e il proprietario ha l'obbligo di richiederne il nuovo rilascio, unitamente alla nuova licenza di navigazione. 4. Pe le unita' da diporto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), il certificato di sicurezza puo' avere una validita' inferiore rispetto a quella indicata al comma 1, su conforme prescrizione contenuta nell'attestazione di idoneita' rilasciata da uno degli organismi tecnici di cui all'articolo 2, comma 2. 5. L'Autorita' marittima o della navigazione interna, qualora ritenga che siano venute meno le condizioni che hanno consentito il rilascio del certificato di sicurezza, puo' disporre motivatamente che l'unita' sia sottoposta alla procedura di convalida del certificato di sicurezza con le procedure di cui all'articolo 2, comma 4.
Nota all'art. 3: - La legge n. 50 del 1971 e' citata nelle note alle premesse.