Art. 4 Mantenimento delle condizioni dopo il rilascio del certificato di sicurezza 1. Al fine di assicurare il mantenimento delle condizioni intrinseche di sicurezza dell'unita' da diporto, il proprietario ha l'obbligo di mantenere l'unita' in buone condizioni di uso e manutenzione per quanto attiene allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione contro gli incendi, nonche' di provvedere alla sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino deterioramento o deficienze tali da comprometterne l'efficienza.