Art. 4
           Mantenimento delle condizioni dopo il rilascio
                    del certificato di sicurezza

  1.   Al   fine  di  assicurare  il  mantenimento  delle  condizioni
intrinseche  di  sicurezza dell'unita' da diporto, il proprietario ha
l'obbligo  di  mantenere  l'unita'  in  buone  condizioni  di  uso  e
manutenzione  per  quanto  attiene  allo  scafo, all'apparato motore,
all'impianto  elettrico e alla protezione contro gli incendi, nonche'
di  provvedere  alla sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di
salvataggio   e   delle   dotazioni   di   sicurezza  che  presentino
deterioramento o deficienze tali da comprometterne l'efficienza.