Art. 5 Requisiti e caratteristiche tecniche dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza 1. I mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza delle unita' da diporto sono conformi ai requisiti tecnici stabiliti con i decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione di cui all'articolo 23 del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, nonche' dall'Unione europea o previsti da convenzioni internazionali. 2. I mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza regolamentari di cui sono dotate le unita' da diporto alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere mantenuti a bordo fino a quando non si renda necessaria la loro sostituzione per deterioramento, cattivo funzionamento o stato di conservazione, o per scadenza, fermo restando l'obbligo della revisione periodica, ove previsto.
Nota all'art. 5: - L'art. 23 del citato decreto ministeriale n. 232 del 1994 e' il seguente: "Art. 23 (Requisiti e caratteristiche dei mezzi di salvataggio dei segnali di soccorso e delle bussole). - 1. Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione, da emanare ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti: a) le caratteristiche, i requisiti e la durata di validita' dei mezzi di salvataggio e dei segnali di soccorso; b) le modalita' e la scadenza delle revisioni periodiche delle zattere di salvataggio; c) le caratteristiche, le modalita' per l'intallazione a bordo e le verifiche periodiche delle bussole. 2. Il Ministero dei trasporti e della navigazione potra' in ogni momento verificare presso il costruttore, il rivenditore o l'importatore, secondo i tempi e i modi ritenuti piu' idonei, che i mezzi di salvataggio, i segnali di soccorso e le bussole commercializzati in Italia siano efficienti e conformi alle predette prescrizioni ministeriali".