Art. 5
                Requisiti e caratteristiche tecniche
       dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza

  1.  I  mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni
di  sicurezza  delle  unita'  da  diporto  sono conformi ai requisiti
tecnici  stabiliti  con  i decreti del Ministro dei trasporti e della
navigazione  di  cui  all'articolo  23  del  decreto  ministeriale 21
gennaio  1994,  n.  232,  nonche'  dall'Unione  europea o previsti da
convenzioni internazionali.
  2. I mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza regolamentari
di  cui  sono  dotate  le  unita'  da diporto alla data di entrata in
vigore del presente regolamento possono essere mantenuti a bordo fino
a   quando   non   si  renda  necessaria  la  loro  sostituzione  per
deterioramento, cattivo funzionamento o stato di conservazione, o per
scadenza,  fermo  restando  l'obbligo  della revisione periodica, ove
previsto.
 
           Nota all'art. 5:
            -  L'art. 23  del citato decreto ministeriale n. 232  del
          1994 e' il seguente:
            "Art. 23 (Requisiti  e  caratteristiche    dei  mezzi  di
          salvataggio dei segnali di soccorso e delle bussole).  - 1.
          Con   decreto   del   Ministero   dei   trasporti  e  della
          navigazione,   da emanare  ai  sensi  dell'art.  17,  terzo
          comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti:
            a)  le    caratteristiche, i   requisiti e la   durata di
          validita'  dei  mezzi  di  salvataggio  e  dei  segnali  di
          soccorso;
            b)    le  modalita'    e  la   scadenza delle   revisioni
          periodiche  delle zattere di salvataggio;
            c) le caratteristiche, le modalita' per l'intallazione  a
          bordo e le verifiche periodiche delle bussole.
            2.  Il    Ministero  dei  trasporti   e della navigazione
          potra'   in ogni  momento      verificare    presso      il
          costruttore,   il  rivenditore   o l'importatore, secondo i
          tempi  e  i  modi  ritenuti piu'   idonei, che i mezzi   di
          salvataggio,  i   segnali  di   soccorso  e    le   bussole
          commercializzati  in  Italia  siano   efficienti e conformi
          alle predette prescrizioni ministeriali".