Art. 6 Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza 1. Le unita' da diporto di cui all'articolo 1, devono avere a bordo i mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza minimi indicati nell'allegato B) al presente regolamento, in relazione alla navigazione effettivamente svolta. I mezzi di salvataggio individuali e collettivi devono essere sufficienti per il numero delle persone presenti a bordo, compreso l'equipaggio. 2. I conduttori delle tavole a vela, degli acquascooter e unita' similari, devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione e' svolta. Detta disposizione si applica anche alle persone trasportate. 3. I mezzi di salvataggio devono essere sistemati in modo che nella manovra di messa a mare non devono esservi impedimenti per il libero galleggiamento ed essere dotati di adeguate ritenute che ne permettano il rapido distacco dall'unita' durante la navigazione.