Art. 6
            Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza

  1. Le unita' da diporto di cui all'articolo 1, devono avere a bordo
i  mezzi  di  salvataggio  individuali e collettivi e le dotazioni di
sicurezza  minimi  indicati nell'allegato B) al presente regolamento,
in  relazione  alla  navigazione  effettivamente  svolta.  I mezzi di
salvataggio individuali e collettivi devono essere sufficienti per il
numero delle persone presenti a bordo, compreso l'equipaggio.
  2.  I  conduttori  delle tavole a vela, degli acquascooter e unita'
similari,  devono  indossare  permanentemente un mezzo di salvataggio
individuale  indipendentemente  dalla  distanza dalla costa in cui la
navigazione  e'  svolta.  Detta  disposizione  si  applica anche alle
persone trasportate.
  3. I mezzi di salvataggio devono essere sistemati in modo che nella
manovra  di messa a mare non devono esservi impedimenti per il libero
galleggiamento   ed   essere  dotati  di  adeguate  ritenute  che  ne
permettano il rapido distacco dall'unita' durante la navigazione.