Art. 7 Navigazione occasionale e di prova 1. La competente autorita' marittima o della navigazione interna puo' autorizzare le unita' da diporto, munite di certificazione scaduta nella validita', ad effettuare la navigazione di trasferimento per un singolo viaggio. Nella autorizzazione sono indicate le prescrizioni particolari in relazione alla durata del viaggio, alle condizioni meteomarine, alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle persone a bordo. 2. La competente autorita' marittima o della navigazione interna puo' autorizzare prove di navigazione con unita' da diporto, di nuova costruzione o che abbiano subito lavori di riparazione o di trasformazione presso cantieri navali o officine meccaniche, non provviste dell'autorizzazione alla navigazione temporanea di prova, di cui all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni. Nella autorizzazione sono indicate le prescrizioni particolari in relazione alla durata e al percorso della prova, alle condizioni meteomarine, alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle persone a bordo.
Nota all'art. 7: - Il testo dell'art. 16 della citata legge n. 50 del 1971, come modificato dall'art. 2 del dectetolegge 16 giugno 1994, n. 378, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, e' il seguente: "Art. 16. - 1. Ai cantieri navali, ai costruttori di motori marini ed alle aziende di vendita puo' essere rilasciata dal capo del circondario marittimo o dalla direzione compartimentale della motorizzazione civile, nei limiti delle rispettive competenze stabilite dall'art. 8, l'autorizzazione per la navigazione temporanea di prova, dimostrativa o di trasferimento. L'atto di autorizzazione vale a tutti gli effetti come documento di bordo. 1-bis. L'unita' da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve essere comandata o condotta dal titolare o da persona che abbia un regolare contratto di lavoro con la ditta intestataria dell'autorizzazione medesima, che siano abilitati, se richiesto, al comando o alla condotta di quella determinata unita'".