Art. 7
                 Navigazione occasionale e di prova

  1.  La  competente  autorita' marittima o della navigazione interna
puo'  autorizzare  le  unita'  da  diporto,  munite di certificazione
scaduta   nella   validita',   ad   effettuare   la   navigazione  di
trasferimento  per  un  singolo  viaggio.  Nella  autorizzazione sono
indicate  le  prescrizioni  particolari  in relazione alla durata del
viaggio,   alle   condizioni   meteomarine,   alla   sicurezza  della
navigazione ed alla salvaguardia delle persone a bordo.
  2.  La  competente  autorita' marittima o della navigazione interna
puo' autorizzare prove di navigazione con unita' da diporto, di nuova
costruzione   o  che  abbiano  subito  lavori  di  riparazione  o  di
trasformazione  presso  cantieri  navali  o  officine meccaniche, non
provviste  dell'autorizzazione  alla navigazione temporanea di prova,
di  cui  all'articolo  16  della  legge  11  febbraio  1971, n. 50, e
successive  modificazioni.  Nella  autorizzazione  sono  indicate  le
prescrizioni particolari in relazione alla durata e al percorso della
prova,  alle condizioni meteomarine, alla sicurezza della navigazione
ed alla salvaguardia delle persone a bordo.
 
           Nota all'art. 7:
            -  Il   testo dell'art. 16  della citata legge  n. 50 del
          1971, come modificato  dall'art. 2   del   dectetolegge  16
          giugno    1994,  n.    378, convertito dalla legge 8 agosto
          1994, n. 498, e' il seguente:
            "Art. 16. - 1. Ai cantieri   navali,  ai  costruttori  di
          motori  marini  ed   alle aziende  di  vendita  puo' essere
          rilasciata  dal capo  del circondario  marittimo   o  dalla
          direzione   compartimentale  della motorizzazione   civile,
          nei    limiti   delle     rispettive   competenze stabilite
          dall'art. 8, l'autorizzazione per la navigazione temporanea
          di prova,   dimostrativa o di  trasferimento.    L'atto  di
          autorizzazione  vale  a tutti gli effetti come documento di
          bordo.
            1-bis.  L'unita'  da  diporto  che     fruisce  di   tale
          autorizzazione  deve  essere  comandata    o  condotta  dal
          titolare  o da persona che  abbia un regolare     contratto
          di      lavoro        con     la     ditta     intestataria
          dell'autorizzazione medesima,    che  siano  abilitati,  se
          richiesto, al comando o alla condotta di quella determinata
          unita'".