Art. 8
                Navigazione con battelli al servizio
                  delle unita' da diporto (tender)

  1.  I  battelli  di servizio, compresi gli acquascooter, rientranti
nella  categoria  dei natanti e individuati con la sigla ed il numero
di  iscrizione dell'unita' da diporto al cui servizio sono posti, non
hanno l'obbligo di essere muniti delle dotazioni di sicurezza e mezzi
di salvataggio previsti dal presente regolamento, fatti salvi i mezzi
di  salvataggio  individuali,  quando  sono utilizzati in navigazione
entro un miglio dalla costa ovvero dall'unita', ovunque si trovi.