Art. 9 Modalita' di esecuzione degli accertamenti tecnici per il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza 1. Per le unita' da diporto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), l'attestazione di idoneita' e' rilasciata ai fini dell'abilitazione alla navigazione e della relativa licenza, a seguito di completa ispezione dell'unita', con riferimento allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione antincendio; a tali fini si applicano le disposizioni degli articoli 7 e 19 del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232. 2. Per le unita' da diporto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) e b), il certificato di sicurezza e' rinnovato o convalidato sulla base di una attestazione di idoneita' comprovante la permanenza dei requisiti in base ai quali il certificato di sicurezza e' stato rilasciato.
Nota all'art. 9: - Il testo degli articoli 7 e 19 del citatto decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, e' il seguente: "Art. 7 (Visita iniziale della nave da diporto). - 1. La visita iniziale della nave e' intesa ad accertare che essa soddisfi alle prescrizioni del presente regolamento in relazione alle specie di navigazione cui deve essere destinata. 2. La visita e' effettuata prima che la nave entri in esercizio e comprende una ispezione completa della struttura, delle macchine, del materiale d'armamento nonche' un'ispezione a secco della carena. 3. La visita deve accertare che le installazioni elettriche, le installazioni radio, i mezzi di salvataggio, le dotazioni ed i dispositivi antincendio, i mezzi di segnalazione siano integralmente conformi alle prescrizioni del presente regolamento. 4. Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione, sentito l'ente tecnico, sono emanate disposizioni relative alle sistemazioni, alle caratteristiche dei materiali, ai dimensionamenti delle strutture nonche' alla compartimentazione, alla stabilita', all'armamento ed alla lavorazione di tutte le parti della nave. 5. Il decreto di cui al comma 4 stabilisce, altresi', la documentazione da presentare ai fini della visita iniziale". "Art. 19 (Protezione contro gli incendi). - 1. I serbatoi e l'impianto per il combustibile devono essere realizzati e sistemati in accordo al decreto ministeriale 5 novembre 1987, n. 514, ed agli altri regolamenti da emanare, sentito l'ente tecnico, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2. I locali dove sono sistemati i motori e i serbatoi devono essere provvisti di propria ventilazione naturale o meccanica se previsto l'uso di combustibile avente punto di infiammabilita' minore o uguale a 55 C. Qualora esista un impianto fisso di estinzione incendi deve essere possibile chiudere la ventilazione del locale prima dell'entrata in funzione dell'impianto fisso. 3. Le bombole di gas eventualmente utilizzate per la cucina e per gli altri impianti ausiliari devono essere sistemate in modo da non costituire pericolo per le persone e le cose secondo il regolamento da emanare, sentito l'ente tecnico, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 4. I locali o vani chiusi entro cui sono sistemati i motori sulle imbarcazioni e navi con motori entrobordo e entrofuoribordo alimentati con combustibile avente punto di infiammabilita' minore o uguale a 55 C o aventi motori a ciclo diesel sovralimentato di potenza complessiva maggiore di 500 kW devono essere dotati di un impianto fisso di estinzione incendi realizzato secondo il regolamento da emanare, sentito l'ente tecnico, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 5. Sulle navi a motore o a vela con motore ausiliario abilitate a navigazione senza alcun limite deve essere sistemata una pompa meccanica da incendio e almeno due prese antincendio convenientemente ubicate, con relative manichette ed accessori. 6. Estintori portatili di capacita' e in numero come richiesto dall'art. 21, devono essere sistemati in posizione facilmente accessibile. Le caratteristiche degli estintori devono essere in accordo al regolamento da emanare, sentito l'ente tecnico, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400".