Art. 9
      Modalita' di esecuzione degli accertamenti tecnici per il
  rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza

  1. Per le unita' da diporto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
b),    l'attestazione    di   idoneita'   e'   rilasciata   ai   fini
dell'abilitazione  alla  navigazione  e  della  relativa  licenza,  a
seguito  di  completa  ispezione  dell'unita',  con  riferimento allo
scafo,  all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione
antincendio;  a tali fini si applicano le disposizioni degli articoli
7 e 19 del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232.
  2. Per le unita' da diporto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
a) e b), il certificato di sicurezza e' rinnovato o convalidato sulla
base  di  una attestazione di idoneita' comprovante la permanenza dei
requisiti  in  base  ai  quali  il  certificato di sicurezza e' stato
rilasciato.
 
           Nota all'art. 9:
            -  Il  testo   degli articoli 7 e 19 del  citatto decreto
          ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, e' il seguente:
            "Art. 7  (Visita iniziale della  nave da  diporto). -  1.
          La visita iniziale della  nave e'  intesa ad accertare  che
          essa  soddisfi alle prescrizioni  del presente  regolamento
          in    relazione alle  specie di navigazione cui deve essere
          destinata.
            2. La visita  e' effettuata prima che la nave   entri  in
          esercizio   e   comprende   una  ispezione  completa  della
          struttura,  delle  macchine,  del   materiale   d'armamento
          nonche' un'ispezione a secco della carena.
            3.  La    visita  deve   accertare che   le installazioni
          elettriche,  le  installazioni    radio,    i  mezzi     di
          salvataggio,   le dotazioni  ed  i dispositivi antincendio,
          i mezzi  di segnalazione siano integralmente conformi  alle
          prescrizioni del presente regolamento.
            4.  Con   decreto del   Ministero dei  trasporti e  della
          navigazione, sentito    l'ente    tecnico,    sono  emanate
          disposizioni      relative      alle   sistemazioni,   alle
          caratteristiche   dei materiali, ai  dimensionamenti  delle
          strutture   nonche'      alla     compartimentazione,  alla
          stabilita', all'armamento ed alla lavorazione di  tutte  le
          parti della nave.
            5.   Il   decreto   di   cui    al  comma  4  stabilisce,
          altresi',  la documentazione da presentare  ai  fini  della
          visita iniziale".
            "Art.    19   (Protezione contro  gli  incendi).  -  1. I
          serbatoi  e l'impianto per  il combustibile  devono  essere
          realizzati  e sistemati in accordo al  decreto ministeriale
          5 novembre 1987, n.  514, ed agli altri   regolamenti    da
          emanare,  sentito l'ente  tecnico,  ai  sensi dell'art. 17,
          terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
            2.  I  locali  dove  sono sistemati i motori e i serbatoi
          devono essere provvisti di  propria ventilazione   naturale
          o meccanica  se previsto l'uso di combustibile avente punto
          di infiammabilita' minore o uguale a 55 C.
            Qualora  esista  un impianto fisso  di estinzione incendi
          deve essere possibile chiudere  la ventilazione del  locale
          prima dell'entrata in funzione dell'impianto fisso.
            3.  Le  bombole    di gas eventualmente utilizzate per la
          cucina e per gli altri impianti   ausiliari  devono  essere
          sistemate  in    modo  da  non costituire pericolo per   le
          persone e le cose   secondo il  regolamento  da    emanare,
          sentito    l'ente tecnico,   ai sensi  dell'art. 17,  terzo
          comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
            4. I locali  o vani chiusi entro cui sono    sistemati  i
          motori  sulle  imbarcazioni    e      navi   con     motori
          entrobordo   e  entrofuoribordo alimentati con combustibile
          avente  punto di infiammabilita' minore o uguale  a 55    C
          o  aventi    motori  a   ciclo   diesel sovralimentato   di
          potenza complessiva  maggiore di   500 kW  devono    essere
          dotati    di un impianto    fisso  di   estinzione  incendi
          realizzato  secondo   il regolamento da   emanare,  sentito
          l'ente tecnico, ai  sensi dell'art.  17, terzo comma, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400.
            5.  Sulle navi   a motore o a vela con  motore ausiliario
          abilitate a navigazione  senza  alcun  limite  deve  essere
          sistemata    una   pompa meccanica da incendio e almeno due
          prese antincendio convenientemente  ubicate,  con  relative
          manichette ed accessori.
            6.   Estintori portatili  di capacita'  e in  numero come
          richiesto dall'art.  21,  devono  essere    sistemati    in
          posizione    facilmente  accessibile.    Le caratteristiche
          degli  estintori  devono essere  in accordo al  regolamento
          da emanare, sentito l'ente  tecnico, ai sensi dell'art. 17,
          terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400".