Art. 2 Ministro ed uffici di diretta collaborazione 1. Il Ministro e' l'organo di direzione politica del Ministero e ne determina gli indirizzi, avvalendosi del gabinetto, dell'ufficio legislativo, della segreteria, del segretario particolare e dell'ufficio stampa. 2. Il capo di gabinetto coordina le attivita' affidate agli uffici di diretta collaborazione e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attivita' di gestione del Ministero. Puo' avvalersi di due vice capi di gabinetto, di cui uno con funzioni vicarie. 3. L'ufficio legislativo provvede alle attivita' di definizione degli interventi normativi nelle materie di competenza del Ministero, avvalendosi, per gli adempimenti istruttori e strumenali, dei competenti uffici; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare. Cura le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero e il seguito dato agli stessi e svolge attivita' di consulenza giuridica nei confronti dei dipartimenti e delle direzioni generali. 4. La segreteria del Ministro svolge attivita' di supporto alle funzioni del medesimo. 5. L'ufficio stampa cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionale e internazionale, nonche' la rassegna stampa con riferimento ai profili di competenza del Ministero; promuove e gestisce iniziative editoriali di informazione istituzionale. 6. Il servizio di controllo interno di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, opera, in posizione di autonomia, presso il gabinetto e risponde esclusivamente al Ministro. 7. Le segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato svolgono attivita' di supporto alle funzioni dei medesimi. Sono composte ciascuna da un segretario particolare e dal capo della segreteria, nominati anche tra estranei all'amministrazione, nonche' da un numero non superiore ad otto unita' di dipendenti pubblici. 8. Agli uffici di cui al comma 1, sono assegnati personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di 75 unita', nonche' estranei all'amministrazione assunti con contratto a tempo determinato in numero non superiore a 12. Tale personale e' ripartito tra i suddetti uffici con decreto di natura non regolamentare del Ministro. Possono essere chiamati a collaborare con i suddetti uffici anche esperti e consulenti di particolare professionalita' e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel numero massimo di 12. Il trattamento economico accessorio e' determinato con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. Del gabinetto fa parte un consigliere diplomatico. 9. I titolari degli uffici di cui al comma 1 sono nominati direttamente dal Ministro anche tra esperti dotati di elevata professionalita', estranei all'amministrazione.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente: "3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui ai commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante nell'ambito delle strutture di cui all'art. 14, comma 2, del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno e dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione dell'ufficio puo' essere dal Ministro affidata anche ad un organo collegiale, ferma restando la possibilita' di ricorrere, anche per la direzione stessa, ad esperti estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi del predetto art. 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di controllo interno operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalita' delle amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del Ministro, analisi su politiche e programmi specifici dell'amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni nell'amministrazione". - Per il testo dell'art. 14, comma 2, del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda nelle note alle premesse.