Art. 2
            Ministro ed uffici di diretta collaborazione

  1. Il Ministro e' l'organo di direzione politica del Ministero e ne
determina  gli  indirizzi,  avvalendosi  del  gabinetto, dell'ufficio
legislativo,   della   segreteria,   del   segretario  particolare  e
dell'ufficio stampa.
  2.  Il capo di gabinetto coordina le attivita' affidate agli uffici
di  diretta  collaborazione e assicura il raccordo tra le funzioni di
indirizzo del Ministro e le attivita' di gestione del Ministero. Puo'
avvalersi  di  due  vice  capi  di gabinetto, di cui uno con funzioni
vicarie.
  3.  L'ufficio  legislativo  provvede  alle attivita' di definizione
degli interventi normativi nelle materie di competenza del Ministero,
avvalendosi,   per  gli  adempimenti  istruttori  e  strumenali,  dei
competenti  uffici;  esamina  i provvedimenti sottoposti al Consiglio
dei  Ministri  e  quelli di iniziativa parlamentare. Cura le risposte
agli  atti  parlamentari  di  controllo e di indirizzo riguardanti il
Ministero  e  il  seguito  dato  agli  stessi  e  svolge attivita' di
consulenza giuridica nei confronti dei dipartimenti e delle direzioni
generali.
  4.  La  segreteria  del  Ministro svolge attivita' di supporto alle
funzioni del medesimo.
  5.  L'ufficio stampa cura i rapporti con il sistema e gli organi di
informazione  nazionale  e internazionale, nonche' la rassegna stampa
con  riferimento  ai  profili di competenza del Ministero; promuove e
gestisce iniziative editoriali di informazione istituzionale.
  6. Il servizio di controllo interno di cui all'articolo 6, comma 3,
del  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 286, opera, in posizione
di  autonomia,  presso  il  gabinetto  e  risponde  esclusivamente al
Ministro.
  7.  Le  segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato svolgono
attivita'  di  supporto  alle  funzioni  dei  medesimi. Sono composte
ciascuna  da  un  segretario particolare e dal capo della segreteria,
nominati anche tra estranei all'amministrazione, nonche' da un numero
non superiore ad otto unita' di dipendenti pubblici.
  8.  Agli  uffici  di  cui  al comma 1, sono assegnati personale del
Ministero  e  dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa,
fuori  ruolo  o  comando,  nel  numero  massimo di 75 unita', nonche'
estranei   all'amministrazione   assunti   con   contratto   a  tempo
determinato in numero non superiore a 12. Tale personale e' ripartito
tra  i  suddetti  uffici  con decreto di natura non regolamentare del
Ministro. Possono essere chiamati a collaborare con i suddetti uffici
anche   esperti   e  consulenti  di  particolare  professionalita'  e
specializzazione  nelle  materie  di  competenza  del  Ministero e in
quelle  giuridico-amministrative,  con  incarichi  di  collaborazione
coordinata  e  continuativa, nel numero massimo di 12. Il trattamento
economico accessorio e' determinato con decreto del Ministro ai sensi
dell'articolo  14,  comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n.  29,  e  successive modificazioni e integrazioni. Del gabinetto fa
parte un consigliere diplomatico.
  9.  I  titolari  degli  uffici  di  cui  al  comma  1 sono nominati
direttamente  dal  Ministro  anche  tra  esperti  dotati  di  elevata
professionalita', estranei all'amministrazione.
 
           Note all'art. 2:
            - Il testo dell'art. 6, comma  3, del decreto legislativo
          30  luglio  1999,  n.  286  (Riordino e   potenziamento dei
          meccanismi  e  strumenti  di  valutazione  dei  costi,  dei
          rendimenti  e  dei  risultati  dell'attivita'  svolta dalle
          amministrazioni pubbliche,   a norma dell'art.    11  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente:
            "3.  Nelle amministrazioni dello Stato, i  compiti di cui
          ai commi 1 e 2   sono  affidati    ad  apposito    ufficio,
          operante    nell'ambito delle strutture di cui all'art. 14,
          comma   2, del decreto  n.  29,  denominato  servizio    di
          controllo    interno    e   dotato  di  adeguata  autonomia
          operativa.  La  direzione  dell'ufficio   puo'  essere  dal
          Ministro affidata   anche  ad    un  organo     collegiale,
          ferma     restando  la possibilita' di ricorrere, anche per
          la direzione stessa, ad esperti  estranei  alla    pubblica
          amministrazione,    ai sensi del  predetto art.  14,  comma
          2,  del  decreto n.  29. I  servizi  di controllo   interno
          operano  in    collegamento con   gli uffici  di statistica
          istituiti ai sensi  del  decreto  legislativo  6  settembre
          1989,  n.  322.  Essi  redigono almeno   annualmente    una
          relazione  sui  risultati   delle  analisi effettuate,  con
          proposte   di  miglioramento  della    funzionalita'  delle
          amministrazioni. Possono  svolgere, anche su richiesta  del
          Ministro, analisi su   politiche  e    programmi  specifici
          dell'amministrazione   di   appartenenza      e     fornire
          indicazioni e  proposte   sulla   sistematica generale  dei
          controlli interni nell'amministrazione".
            -    Per   il   testo   dell'art.    14,   comma  2,  del
          citato  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda
          nelle note alle premesse.