Art. 4
                       Dipartimento e servizi

  1.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  dei  regolamenti  di
organizzazione  del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  di  cui  all'articolo  49  del decreto legislativo 30
luglio  1999,  n.  300,  il  Ministero, ai sensi dell'articolo 77 del
predetto  decreto, si articola in un dipartimento, cui e' preposto un
dirigente  generale  ai  sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  all'interno  del quale sono
istituiti  due  uffici  di  livello dirigenziale generale, nonche' in
altri due uffici di livello dirigenziale generale, di pari livello. I
predetti uffici sono di seguito denominati anche servizi.
  2.  All'individuazione  degli  uffici  di  livello dirigenziale non
generale,  ricompresi  nell'ambito del dipartimento e dei servizi, si
provvede  ai  sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300.
  3.  Al  fine  di  adottare le direttive generali per la definizione
dell'indirizzo   politicoamministrativo,   il  Ministro  promuove  la
consultazione  periodica  dei  responsabili  del  dipartimento  e dei
servizi.
 
           Note all'art. 4:
            - Si   riporta il testo    dell'art.  49  citato  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
            "Art.    49.    -   1.   E'   istituito    il   Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
            2. Al Ministero  sono attribuite le funzioni e  i compiti
          spettanti allo   Stato   in   materia      di    istruzione
          scolastica    ed    istruzione  superiore,    di istruzione
          universitaria,  di  ricerca scientifica  e tecnologica.
            3.   Al     Ministero   sono     trasferite,    con    le
          inerenti      risorse   finanziarie,  strumentali     e  di
          personale,  le  funzioni    dei  Ministeri  della  pubblica
          istruzione  e    dell'universita'  e  ricerca scientifica e
          tecnologica,  eccettuate   quelle  attribuite,  anche   dal
          presente decreto, ad altri Ministeri o ad  agenzie, e fatte
          in ogni caso salve ai  sensi  e  per    gli  effetti  degli
          articoli  1,  comma  2,    e 3, comma 1, lettere  a) e  b),
          della   legge   15 marzo   1997,  n.    59,  le    funzioni
          conferite   dalla   vigente  legislazione  alle regioni  ed
          agli    enti  locali.    E'    fatta    altresi'      salva
          l'autonomia   delle  istituzioni scolastiche  e l'autonomia
          delle istituzioni  universitarie e  degli enti di  ricerca,
          nel  quadro  di  cui all'art. 1,   comma 6, e dell'art.  21
          della   legge 15   marzo 1997,   n.  59,  e    del  decreto
          legislativo  5  giugno 1998, n.  204. Il Ministero esercita
          le  funzioni di vigilanza spettanti  al    Ministero  della
          pubblica  istruzione,   a norma dell'art.  88, sull'agenzia
          per la formazione e l'istruzione professionale".
            -  Per il   testo dell'art.   77   del  citato    decreto
          legislativo    30  luglio  1999, n. 300, si veda nelle note
          alle premesse.
            -  L'art.   19, comma  3, del citato  decreto legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29, prevede:
            "3.   Gli   incarichi   di    segretario   generale    di
          Ministeri,    gli  incarichi  di   direzione di   strutture
          articolate   al loro    interno  in  uffici    dirigenziali
          generali   e quelli  di livello  equivalente sono conferiti
          con  decreto  del   Presidente  della  Repubblica,   previa
          deliberazione  del    Consiglio dei   Ministri, su proposta
          del Ministro competente, a  dirigenti della   prima  fascia
          del  ruolo unico  di cui all'art.  23 o,  con  contratto  a
          tempo     determinato,    a  persone    in  possesso  delle
          specifiche qualita'  professionali richieste dal comma 6".
            - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 4,  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
            "4.    All'individuazione  degli    uffici  di    livello
          dirigenziale   non generale di  ciascun  Ministero  e  alla
          definizione  dei  relativi  compiti di provvede con decreto
          ministeriale di natura non regolamentare".