Art. 4 Dipartimento e servizi 1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Ministero, ai sensi dell'articolo 77 del predetto decreto, si articola in un dipartimento, cui e' preposto un dirigente generale ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, all'interno del quale sono istituiti due uffici di livello dirigenziale generale, nonche' in altri due uffici di livello dirigenziale generale, di pari livello. I predetti uffici sono di seguito denominati anche servizi. 2. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, ricompresi nell'ambito del dipartimento e dei servizi, si provvede ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 3. Al fine di adottare le direttive generali per la definizione dell'indirizzo politicoamministrativo, il Ministro promuove la consultazione periodica dei responsabili del dipartimento e dei servizi.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 49 citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: "Art. 49. - 1. E' istituito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione scolastica ed istruzione superiore, di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica. 3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni dei Ministeri della pubblica istruzione e dell'universita' e ricerca scientifica e tecnologica, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. E' fatta altresi' salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e l'autonomia delle istituzioni universitarie e degli enti di ricerca, nel quadro di cui all'art. 1, comma 6, e dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il Ministero esercita le funzioni di vigilanza spettanti al Ministero della pubblica istruzione, a norma dell'art. 88, sull'agenzia per la formazione e l'istruzione professionale". - Per il testo dell'art. 77 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si veda nelle note alle premesse. - L'art. 19, comma 3, del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, prevede: "3. Gli incarichi di segretario generale di Ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6". - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: "4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti di provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare".