Art. 5 Funzioni del dipartimento e dei servizi 1. Le strutture di cui all'articolo 4, comma 1, sono costituite dal dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici, dal servizio per gli affari generali e il sistema informativo e statistico, dal servizio studi e documentazione. 2. Il dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici provvede nel suo complesso agli interventi in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica di competenza del Ministero e alla relativa programmazione finanziaria. Il dipartimento si articola in due servizi di livello dirigenziale generale, rispettivamente per l'autonomia universitaria e gli studenti e per lo sviluppo e il potenziamento dell'attivita' di ricerca. I compiti del capo del dipartimento sono quelli indicati dall'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 3. Nell'ambito del dipartimento per la programmazione il coordinamento e gli affari economici il servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti provvede in particolare: a) al finanziamento del sistema universitario e ai connessi adempimenti; b) alla programmazione e sviluppo del sistema universitario e connessi adempimenti; c) all'esame degli statuti e dei regolamenti di ateneo; d)alle attivita' inerenti agli ordinamenti didattici universitari e a compiti derivanti da disposizioni di legge o di regolamento concernenti i professori e ricercatori universitari e l'avviamento alla didattica e alla ricerca; e) all'adozione delle iniziative connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e degli accordi internazionali in materia di istruzione universitaria, con particolare riferimento alla mobilita' studentesca, al riconoscimento dei titoli di studio e alle condizioni di accesso alle professioni; f) alle attivita' di competenza del Ministero in materia di accesso alle pubbliche amministrazioni e alle professioni; g) agli adempimenti connessi alle attivita' della facolta' di medicina e dei policlinici universitari; h) alle attivita' di orientamento e al raccordo con il sistema scolastico; i) al coordinamento delle attivita' di formazione di grado universitario, di formazione professionale superiore, nonche' di formazione continua, permanente e ricorrente delle universita' con le attivita' formative di competenza di altre pubbliche amministrazioni; l) alle iniziative per l'attuazione del diritto allo studio degli studenti universitari, compresi quelli stranieri; m) ai rapporti con il CUN e del CNSU per gli atti di competenza; n) alle verifiche amministrativocontabili, al monitoraggio del sistema universitario e dell'attuazione delle normative e degli interventi in materia universitaria, anche avvalendosi degli organismi di valutazione. 4. Nell'ambito del dipartimento di cui al comma 1, il servizio per lo sviluppo ed il potenziamento delle attivita' di ricerca provvede in particolare: a) agli adempimenti relativi all'attuazione del PNR, ai programmi e ai progetti finalizzati d'interesse generale ed agli accordi di programma; b) alle attivita' inerenti alla cooperazione scientifica nazionale e internazionale in materia di ricerca, di competenza del Ministero; c) alle procedure di costituzione e di accorpamento, all'esame dei regolamenti e dei piani di attivita', al finanziamento ordinario e alle attivita' di monitoraggio e di vigilanza sugli enti di ricerca di competenza del Ministero; d) alle attivita' concernenti la ricerca aerospaziale e l'Agenzia spaziale italiana di competenza del Ministero; e) alle attivita' di incentivazione e di agevolazione della ricerca nelle imprese e negli altri soggetti pubblici e privati secondo la normativa vigente, nazionale e internazionale; f) alla gestione del fondo agevolazioni per la ricerca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297; g) agli adempimenti per la predisposizione e l'attuazione del programma operativo plurifondo per le aree depresse; h) alla costituzione e all'aggiornamento dell'Anagrafe nazionale delle ricerche; i) alle verifiche amministrativocontabili, al monitoraggio della ricerca degli enti, delle imprese e dei soggetti privati e dell'attuazione delle normative e degli interventi in materia di ricerca, anche avvalendosi degli organismi di valutazione. 5. Il servizio centrale per gli affari generali e per il sistema informativo e statistico sovrintende alla gestione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale assegnato al Ministero. In particolare provvede: a) alla predisposizione del bilancio del Ministero; b) agli adempimenti connessi all'amministrazione e alla gestione del personale in servizio presso il Ministero, con particolare riguardo alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale medesimo; c) alle iniziative correlate all'attivita' di supporto tecnico e amministrativo al dipartimento ed ai servizi, ivi comprese quelle di cassa e di economato; d) alla gestione del sistema informativo e del centro elettronico, ai rapporti con l'Autorita' informatica per la pubblica amministrazione (AIPA), e agli adempimenti relativi ai programmi di informatizzazione della pubblica amministrazione; e) alla raccolta e all'elaborazione di dati statistici da parte del Ministero; f) alla segreteria e agli adempimenti di competenza del Ministero per il funzionamento del CUN, del CNSU, del CEPR, del CIVR, dell'AST e dei CNS; g) alla diffusione delle informazioni riguardanti le attivita' del Ministero; h) alla promozione e all'organizzazione di convegni, congressi, mostre, esposizioni ed altre manifestazioni pubbliche; i) agli adempimenti in materia di pubblicita' di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, curando i rapporti con il dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri; l) alle relazioni con il pubblico ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; m) alle pubblicazioni del Ministero; n) alla biblioteca del Ministero. 6. Il servizio studi e documentazione promuove e svolge attivita' di indagine, studio e documentazione concernente il sistema universitario e della ricerca, anche in rapporto con gli organi collegiali del Ministero e con l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario. In particolare: a) cura la comparazione sul piano giuridico, amministrativo, organizzativo e finanziario tra il sistema universitario e di ricerca italiano e quello di altri Paesi, predisponendo per il Ministro e il Ministero i necessari supporti documentari e informativi; b) predispone, avvalendosi degli altri dipartimenti e servizi, nonche' dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, il rapporto triennale sullo stato dell'istruzione universitaria e i rapporti sullo stato della ricerca nazionale; c) elabora previsioni a breve, medio, lungo termine sull'evoluzione della domanda e dell'offerta formativa, della tecnologia e della ricerca scientifica e tecnologica, nonche' sull'impatto della formazione o della tecnologia e dei risultati della ricerca sulla vita economica, sociale e culturale.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: "5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento: a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del Ministro; b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi di economicita', efficacia ed efficienza, nonche' di rispondenza del servizio al pubblico interesse; c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del dipartimento; d) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento; e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno del dipartimento; f) e' sentito dal Ministro ai fini dell'esercizio del potere di proposta per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; g) puo' proporre al Ministro l'adozione dei provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento; h) e' sentito dal Ministro per l'esercizio delle attribuzioni a questi conferite dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29". - L'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori) cosi' recita: "Art. 5. - 1. Le attivita' di cui all'art. 3 sono sostenute mediante gli strumenti di cui all'art. 4 a valere sul fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), istituito nello stato di previsione del MURST, a carattere rotativo, che, ove si ricorra ad affidamento a terzi delle attivita' di cui all'art. 9, comma 3, puo' operare con le modalita' di cui al soppresso fondo speciale per la ricerca applicata. La gestione del fondo e' articolata in una sezione relativa agli interventi nel territorio nazionale ed in una sezione relativa ad interventi nelle aree depresse. Al fondo affluiscono, a decorrere dall'anno 2000, gli stanziamenti iscritti sul medesimo stato di previsione nell'unita' previsionale di base 4.2.1.2. "ricerca applicata". 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". - La legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni "Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 1981, n. 215. - Il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "Art. 12. - 1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano, nell'ambito della propria struttura e nel contesto della ridefinizione degli uffici di cui all'art. 31, uffici per le relazioni con il pubblico. 2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche: a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241; b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti; c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza. 3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacita' di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione. 4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilita'; in particolare, le amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri. 5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario. 5-bis. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e il personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento del servizi per il pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure e all'incremento delle modalita' di accesso informale alle informazioni in possesso dell'amministrazione e ai documenti amministrativi. 5-ter. L'organo di vertice della gestione dell'amministrazione o dell'ente verifica l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 5-bis, ai fini dell'inserimento della verifica positiva nel personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e nella progressione in carriera del dipendente. Gli organi di vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al dipartimento della funzione pubblica, ai fini di una adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il dipartimento annualmente individua le forme di pubblicazione. 5-quater. Le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, a decorrere dal 1 luglio 1997, sono estese a tutto il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche".