Art. 5
               Funzioni del dipartimento e dei servizi

  1. Le strutture di cui all'articolo 4, comma 1, sono costituite dal
dipartimento  per  la  programmazione,  il coordinamento e gli affari
economici,  dal  servizio  per  gli  affari  generali  e  il  sistema
informativo e statistico, dal servizio studi e documentazione.
  2.  Il  dipartimento  per la programmazione, il coordinamento e gli
affari  economici  provvede  nel  suo  complesso  agli  interventi in
materia  di  universita'  e  di  ricerca scientifica e tecnologica di
competenza  del Ministero e alla relativa programmazione finanziaria.
Il  dipartimento  si  articola in due servizi di livello dirigenziale
generale,   rispettivamente   per  l'autonomia  universitaria  e  gli
studenti  e  per  lo  sviluppo  e  il potenziamento dell'attivita' di
ricerca.  I  compiti  del  capo del dipartimento sono quelli indicati
dall'articolo  5, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300.
  3.   Nell'ambito   del   dipartimento   per  la  programmazione  il
coordinamento  e  gli  affari  economici  il servizio per l'autonomia
universitaria e gli studenti provvede in particolare:
a) al   finanziamento   del   sistema  universitario  e  ai  connessi
   adempimenti;
b) alla   programmazione  e  sviluppo  del  sistema  universitario  e
   connessi adempimenti;
c) all'esame degli statuti e dei regolamenti di ateneo;
d)alle attivita' inerenti agli ordinamenti didattici universitari e a
   compiti  derivanti  da  disposizioni  di  legge  o  di regolamento
   concernenti i professori e ricercatori universitari e l'avviamento
   alla didattica e alla ricerca;
e) all'adozione   delle   iniziative  connesse  all'attuazione  delle
   direttive comunitarie e degli accordi internazionali in materia di
   istruzione   universitaria,   con   particolare  riferimento  alla
   mobilita'  studentesca,  al  riconoscimento dei titoli di studio e
   alle condizioni di accesso alle professioni;
f) alle  attivita'  di competenza del Ministero in materia di accesso
   alle pubbliche amministrazioni e alle professioni;
g) agli   adempimenti  connessi  alle  attivita'  della  facolta'  di
   medicina e dei policlinici universitari;
h) alle  attivita'  di  orientamento  e  al  raccordo  con il sistema
   scolastico;
i) al   coordinamento   delle   attivita'   di  formazione  di  grado
   universitario,  di  formazione professionale superiore, nonche' di
   formazione continua, permanente e ricorrente delle universita' con
   le   attivita'   formative   di   competenza  di  altre  pubbliche
   amministrazioni;
l) alle  iniziative  per  l'attuazione  del diritto allo studio degli
   studenti universitari, compresi quelli stranieri;
m) ai rapporti con il CUN e del CNSU per gli atti di competenza;
n) alle   verifiche   amministrativocontabili,  al  monitoraggio  del
   sistema  universitario  e  dell'attuazione delle normative e degli
   interventi  in  materia  universitaria,  anche  avvalendosi  degli
   organismi di valutazione.
  4.  Nell'ambito del dipartimento di cui al comma 1, il servizio per
lo  sviluppo  ed il potenziamento delle attivita' di ricerca provvede
in particolare:
a) agli  adempimenti  relativi all'attuazione del PNR, ai programmi e
   ai  progetti  finalizzati  d'interesse generale ed agli accordi di
   programma;
b) alle  attivita' inerenti alla cooperazione scientifica nazionale e
   internazionale in materia di ricerca, di competenza del Ministero;
c) alle  procedure  di  costituzione e di accorpamento, all'esame dei
   regolamenti e dei piani di attivita', al finanziamento ordinario e
   alle  attivita'  di  monitoraggio  e  di  vigilanza  sugli enti di
   ricerca di competenza del Ministero;
d) alle  attivita'  concernenti  la  ricerca aerospaziale e l'Agenzia
   spaziale italiana di competenza del Ministero;
e) alle  attivita'  di incentivazione e di agevolazione della ricerca
   nelle imprese e negli altri soggetti pubblici e privati secondo la
   normativa vigente, nazionale e internazionale;
f) alla  gestione  del  fondo  agevolazioni  per  la  ricerca  di cui
   all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;
g) agli   adempimenti  per  la  predisposizione  e  l'attuazione  del
   programma operativo plurifondo per le aree depresse;
h) alla  costituzione  e  all'aggiornamento  dell'Anagrafe  nazionale
   delle ricerche;
i) alle  verifiche  amministrativocontabili,  al  monitoraggio  della
   ricerca  degli  enti,  delle  imprese  e  dei  soggetti  privati e
   dell'attuazione  delle  normative e degli interventi in materia di
   ricerca, anche avvalendosi degli organismi di valutazione.
  5.  Il  servizio  centrale per gli affari generali e per il sistema
informativo  e  statistico  sovrintende  alla  gestione delle risorse
finanziarie,  strumentali  e  di personale assegnato al Ministero. In
particolare provvede:
a) alla predisposizione del bilancio del Ministero;
b) agli  adempimenti connessi all'amministrazione e alla gestione del
   personale   in  servizio  presso  il  Ministero,  con  particolare
   riguardo  alla  formazione  e  all'aggiornamento professionale del
   personale medesimo;
c) alle  iniziative  correlate  all'attivita'  di  supporto tecnico e
   amministrativo  al dipartimento ed ai servizi, ivi comprese quelle
   di cassa e di economato;
d) alla gestione del sistema informativo e del centro elettronico, ai
   rapporti    con    l'Autorita'   informatica   per   la   pubblica
   amministrazione  (AIPA),  e agli adempimenti relativi ai programmi
   di informatizzazione della pubblica amministrazione;
e) alla  raccolta  e all'elaborazione di dati statistici da parte del
   Ministero;
f) alla segreteria e agli adempimenti di competenza del Ministero per
   il funzionamento del CUN, del CNSU, del CEPR, del CIVR, dell'AST e
   dei CNS;
g) alla  diffusione  delle  informazioni riguardanti le attivita' del
   Ministero;
h) alla  promozione  e  all'organizzazione  di  convegni,  congressi,
   mostre, esposizioni ed altre manifestazioni pubbliche;
i) agli  adempimenti  in  materia  di pubblicita' di cui alla legge 5
   agosto  1981,  n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni,
   curando  i  rapporti  con  il  dipartimento  per  l'informazione e
   l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
l) alle  relazioni  con  il  pubblico  ai  sensi dell'articolo 12 del
   decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
m) alle pubblicazioni del Ministero;
n) alla biblioteca del Ministero.
  6.  Il  servizio studi e documentazione promuove e svolge attivita'
di   indagine,   studio   e  documentazione  concernente  il  sistema
universitario  e  della  ricerca,  anche  in  rapporto con gli organi
collegiali  del Ministero e con l'Osservatorio per la valutazione del
sistema universitario. In particolare:
a) cura   la   comparazione   sul  piano  giuridico,  amministrativo,
   organizzativo  e  finanziario  tra  il  sistema universitario e di
   ricerca  italiano  e  quello  di altri Paesi, predisponendo per il
   Ministro  e  il  Ministero  i  necessari  supporti  documentari  e
   informativi;
b) predispone,   avvalendosi  degli  altri  dipartimenti  e  servizi,
   nonche'   dell'Osservatorio   per   la   valutazione  del  sistema
   universitario,  il  rapporto triennale sullo stato dell'istruzione
   universitaria e i rapporti sullo stato della ricerca nazionale;
c) elabora  previsioni  a breve, medio, lungo termine sull'evoluzione
   della  domanda  e dell'offerta formativa, della tecnologia e della
   ricerca  scientifica  e  tecnologica,  nonche'  sull'impatto della
   formazione  o della tecnologia e dei risultati della ricerca sulla
   vita economica, sociale e culturale.
 
           Note all'art. 5:
            -  Si  riporta il testo dell'art. 5, comma 5, del decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
            "5. Nell'esercizio dei poteri di cui  ai precedenti commi
          3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento:
            a) determina   i programmi   per dare    attuazione  agli
          indirizzi del Ministro;
            b)  alloca   le risorse umane, finanziarie  e strumentali
          disponibili per   l'attuazione  dei    programmi    secondo
          principi  di    economicita',  efficacia   ed   efficienza,
          nonche'   di   rispondenza    del  servizio    al  pubblico
          interesse;
            c)  svolge  funzioni di propulsione, di coordinamento, di
          controllo e di vigilanza nei  confronti  degli  uffici  del
          dipartimento;
            d)   promuove   e  mantiene   relazioni  con  gli  organi
          competenti dell'Unione  europea  per   la   trattazione  di
          questioni  e  problemi attinenti al proprio dipartimento;
            e)   adotta  gli atti  per  l'utilizzazione  ottimale del
          personale secondo criteri  di  efficienza,  disponendo  gli
          opportuni   trasferimenti   di  personale  all'interno  del
          dipartimento;
            f) e'  sentito dal  Ministro ai fini  dell'esercizio  del
          potere  di proposta  per  il conferimento  degli  incarichi
          di  direzione    degli  uffici  di   livello   dirigenziale
          generale,  ai  sensi  dell'art.  19,  comma  4, del decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
            g) puo' proporre al Ministro l'adozione dei provvedimenti
          di revoca degli  incarichi di  direzione degli   uffici  di
          livello  dirigenziale  generale,  ai  sensi   dell'art. 19,
          comma 4, del  decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n.  29
          e,  comunque,  viene  sentito  nel  relativo procedimento;
            h)  e'    sentito  dal   Ministro per   l'esercizio delle
          attribuzioni a questi conferite   dall'art. 14,   comma  1,
          del decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29".
            - L'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297
          (Riordino  della  disciplina e snellimento delle  procedure
          per  il  sostegno  della  ricerca        scientifica      e
          tecnologica,   per   la  diffusione   delle tecnologie, per
          la mobilita' dei ricercatori) cosi' recita:
            "Art.  5. -  1.  Le  attivita' di  cui  all'art.  3  sono
          sostenute  mediante  gli    strumenti di cui all'art.   4 a
          valere sul  fondo per le agevolazioni alla  ricerca  (FAR),
          istituito  nello stato di previsione del MURST, a carattere
          rotativo, che, ove si ricorra ad affidamento a terzi  delle
          attivita'  di  cui all'art. 9, comma 3, puo' operare con le
          modalita'  di  cui  al  soppresso    fondo   speciale   per
          la    ricerca  applicata.    La   gestione   del   fondo e'
          articolata  in  una  sezione relativa agli interventi   nel
          territorio  nazionale  ed    in  una  sezione  relativa  ad
          interventi  nelle aree depresse. Al   fondo affluiscono,  a
          decorrere  dall'anno 2000,  gli  stanziamenti  iscritti sul
          medesimo  stato  di  previsione  nell'unita'   previsionale
          di  base  4.2.1.2.  "ricerca applicata".
            2.   Il Ministro   del tesoro,   del bilancio    e  della
          programmazione  economica   e'  autorizzato  ad  apportare,
          con    propri    decreti,    le  occorrenti  variazioni  di
          bilancio".
            -  La    legge  5   agosto 1981,   n. 416,   e successive
          modificazioni e integrazioni   "Disciplina delle    imprese
          editrici    e  provvidenze    per l'editoria" e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 1981, n. 215.
            - Il testo  dell'art. 12 del citato decreto   legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente:
            "Art. 12. -  1. Le amministrazioni pubbliche, al  fine di
          garantire  la  piena attuazione  della legge 7 agosto 1990,
          n.  241,  individuano,  nell'ambito      della      propria
          struttura   e   nel   contesto   della ridefinizione  degli
          uffici  di  cui  all'art.  31,  uffici  per   le  relazioni
          con il pubblico.
            2.  Gli    uffici  per  le    relazioni  con  il pubblico
          provvedono,  anche  mediante   l'utilizzo   di   tecnologie
          informatiche:
            a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione
          di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241;
            b) all'informazione all'utenza relativa agli  atti e allo
          stato dei procedimenti;
            c)    alla    ricerca   ed   analisi   finalizzate   alla
          formulazione   di proposte alla    propria  amministrazione
          sugli  aspetti   organizzativi e logistici del rapporto con
          l'utenza.
            3. Agli  uffici per le  relazioni con il pubblico   viene
          assegnato,  nell'ambito      delle    attuali     dotazioni
          organiche  delle   singole amministrazioni, personale   con
          idonea    qualificazione e   con elevata capacita' di avere
          contatti  con  il  pubblico,  eventualmente  assicurato  da
          apposita formazione.
            4.   Al fine  di assicurare  la conoscenza  di normative,
          servizi e strutture,   le    amministrazioni      pubbliche
          programmano    ed    attuano iniziative di comunicazione di
          pubblica  utilita';  in  particolare,  le   amministrazioni
          dello    Stato,     per   l'attuazione   delle   iniziative
          individuate nell'ambito   delle  proprie    competenze,  si
          avvalgono   del   dipartimento     per  l'informazione    e
          l'editoria  della Presidenza   del Consiglio  dei  Ministri
          quale    struttura  centrale di servizio, secondo un  piano
          annuale di  coordinamento  del  fabbisogno di  prodotti   e
          servizi, da sottoporre all'approvazione  del Presidente del
          Consiglio dei Ministri.
            5.  Per  le  comunicazioni  previste dalla legge 7 agosto
          1990, n. 241, non si   applicano  le  norme  vigenti    che
          dispongono la tassa  a carico del destinatario.
            5-bis.    Il    responsabile    dell'ufficio    per    le
          relazioni  con  il pubblico e il personale da lui  indicato
          possono  promuovere  iniziative  volte,    anche   con   il
          supporto  delle  procedure  informatiche,  al miglioramento
          del servizi   per il   pubblico, alla    semplificazione  e
          all'accelerazione  delle  procedure  e all'incremento delle
          modalita'  di  accesso  informale  alle    informazioni  in
          possesso     dell'amministrazione     e     ai    documenti
          amministrativi.
            5-ter.   L'organo      di   vertice      della   gestione
          dell'amministrazione   o   dell'ente  verifica  l'efficacia
          dell'applicazione delle iniziative di cui al  comma  5-bis,
          ai    fini  dell'inserimento  della  verifica  positiva nel
          personale del dipendente.  Tale riconoscimento  costituisce
          titolo  autonomamente  valutabile  in  concorsi  pubblici e
          nella progressione in carriera    del    dipendente.    Gli
          organi     di     vertice     trasmettono    le  iniziative
          riconosciute  ai sensi del presente  comma al  dipartimento
          della    funzione  pubblica,    ai fini   di una   adeguata
          pubblicizzazione  delle      stesse.      Il   dipartimento
          annualmente  individua  le forme  di pubblicazione.
            5-quater.   Le  disposizioni  di  cui  ai commi  5-bis  e
          5-ter,  a decorrere  dal  1 luglio  1997,  sono  estese   a
          tutto    il    personale  dipendente  dalle amministrazioni
          pubbliche".