Art. 12. (Norme sul trasporto pubblico locale) 1. Al fine di contribuire al risanamento e allo sviluppo dei trasporti pubblici locali lo Stato concorre alla copertura dei disavanzi di esercizio non ripianati, relativi all'anno 1997, dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza delle regioni a statuto ordinario e da queste certificati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con un contributo rapportato ad un limite di impegno quindicennale pari a lire 35 miliardi a decorrere dall'anno 1999. Il contributo e' ripartito con i criteri e le modalita' indicati nell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 18 giugno 1998, n. 194. Le regioni sono autorizzate ad utilizzare per investimenti la quota di contributo eccedente il 30 per cento del disavanzo. 2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 35 miliardi per ciascuno degli anni dal 1999 al 2013, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. All'articolo 2, comma 2, della legge 18 giugno 1998, n. 194, le parole "comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 5".
Nota all'art. 12: - Il testo dell'art. 2, commi 1 e 2 della legge 18 giugno 1998, n. 194, recante "Interventi nel settore dei trasporti"" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 1998, n. 146, come modificato dall'art. 12, comma 3 della presente legge e' il seguente: "1. Al fine di contribuire al risanamento ed allo sviluppo dei trasporti pubblici locali, lo Stato concorre alla copertura dei disavanzi di esercizio non ripianati, relativi al triennio 1994-1996, dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza delle regioni a statuto ordinario e da queste certificati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con un contributo quindicennale pari a lire 80 miliardi per l'anno 1998 ed a lire 160 miliardi a decorrere dall'anno 1999. Tale contributo sara' ripartito: a) per il 50 per cento, nella stessa proporzione con la quale e' stato attribuito il contributo disposto dal comma 2 dell'art. 1 del decreto- legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, e successive modificazioni; b) per il restante 50 per cento, tra le regioni a statuto ordinario che a seguito dell'assegnazione di cui alla lettera a) conseguano una copertura dei disavanzi inferiore al 30 per cento; la ripartizione di tale quota sara' effettuata tra le regioni aventi titolo, in misura proporzionale alla differenza tra il 30 per cento dei rispettivi disavanzi certificati e i disavanzi ripianabili con le attribuzioni di cui alla lettera a). Il concorso dello Stato opera anche nei confronti delle regioni e degli enti locali che hanno gia' dato copertura, anche parziale, ai disavanzi di cui al presente comma. 2. Il contributo statale che, in relazione al riconoscimento della percentuale indicata nel comma 1, eccedesse il 30 per cento dei disavanzi relativi al biennio 1994-1996, e' utilizzato dalle regioni interessate per il miglioramento del trasporto pubblico locale, anche per le finalita' di cui al comma 5 del presente articolo".