Art. 12.
                (Norme sul trasporto pubblico locale)
1.  Al  fine  di  contribuire  al  risanamento  e  allo  sviluppo dei
trasporti  pubblici  locali  lo  Stato  concorre  alla  copertura dei
disavanzi  di  esercizio  non  ripianati, relativi all'anno 1997, dei
servizi  di  trasporto  pubblico locale di competenza delle regioni a
statuto  ordinario  e da queste certificati entro tre mesi dalla data
di   entrata  in  vigore  della  presente  legge  con  un  contributo
rapportato  ad  un  limite  di  impegno  quindicennale pari a lire 35
miliardi a decorrere dall'anno 1999. Il contributo e' ripartito con i
criteri  e  le modalita' indicati nell'articolo 2, commi 1 e 2, della
legge  18  giugno  1998,  n.  194.  Le  regioni  sono  autorizzate ad
utilizzare  per  investimenti  la quota di contributo eccedente il 30
per cento del disavanzo.
2.  All'onere  derivante  dal  comma  1,  pari a lire 35 miliardi per
ciascuno degli anni dal 1999 al 2013, si provvede, per gli anni 1999,
2000  e  2001,  mediante  corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  1999-2001, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della   programmazione   economica   per   l'anno  1999,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento relativo al Ministero dei
trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica  e'  autorizzato  ad  apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3.  All'articolo  2,  comma 2, della legge 18 giugno 1998, n. 194, le
parole "comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 5".
 
          Nota all'art. 12:
            - Il testo dell'art. 2, commi 1 e 2 della legge 18 giugno
          1998,  n.  194,  recante  "Interventi   nel   settore   dei
          trasporti""  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno
          1998, n. 146, come modificato dall'art. 12, comma  3  della
          presente legge e' il seguente:
            "1.  Al  fine  di  contribuire  al  risanamento  ed  allo
          sviluppo dei trasporti pubblici locali, lo  Stato  concorre
          alla  copertura  dei  disavanzi di esercizio non ripianati,
          relativi al triennio 1994-1996, dei  servizi  di  trasporto
          pubblico  locale  di  competenza  delle  regioni  a statuto
          ordinario e da queste certificati entro tre mesi dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,   con   un
          contributo quindicennale pari a lire 80 miliardi per l'anno
          1998  ed  a  lire  160 miliardi a decorrere dall'anno 1999.
          Tale contributo sara' ripartito: a) per il  50  per  cento,
          nella  stessa  proporzione con la quale e' stato attribuito
          il contributo disposto dal comma 2 dell'art. 1 del decreto-
          legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito, con  modificazioni,
          dalla   legge   30   maggio  1995,  n.  204,  e  successive
          modificazioni; b) per il restante  50  per  cento,  tra  le
          regioni a statuto ordinario che a seguito dell'assegnazione
          di  cui  alla  lettera  a)  conseguano  una  copertura  dei
          disavanzi inferiore al 30 per  cento;  la  ripartizione  di
          tale  quota  sara' effettuata tra le regioni aventi titolo,
          in misura proporzionale alla differenza tra il 30 per cento
          dei  rispettivi  disavanzi  certificati   e   i   disavanzi
          ripianabili  con le attribuzioni di cui alla lettera a). Il
          concorso  dello  Stato  opera  anche  nei  confronti  delle
          regioni  e degli enti locali che hanno gia' dato copertura,
          anche parziale, ai disavanzi di cui al presente comma.
            2.  Il  contributo   statale   che,   in   relazione   al
          riconoscimento  della  percentuale  indicata  nel  comma 1,
          eccedesse il 30 per cento dei disavanzi relativi al biennio
          1994-1996, e' utilizzato dalle regioni interessate  per  il
          miglioramento  del  trasporto pubblico locale, anche per le
          finalita' di cui al comma 5 del presente articolo".