Art. 13 Interventi a sostegno del trasporto rapido di massa 1. Per gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, il limite massimo dei mutui garantiti dallo Stato e' elevato al 60 per cento del costo di realizzazione dell'investimento. Per gli interventi stessi sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 2 miliardi a decorrere dall'anno 2000. 2. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 37 miliardi a decorrere dall'anno 2000 ai fini della realizzazione delle opere previste in progetti esecutivi gia' approvati. 3. Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti statali di cui agli articoli 9 e 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, approvano i progetti relativi agli interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa, previo rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione. 4. Ai fini dell'approvazione di cui al comma 3, gli enti locali possono avvalersi dei competenti servizi tecnici del Ministero dei trasporti e della navigazione. 5. Ad avvenuta approvazione dei progetti definitivi, sono trasferiti agli enti beneficiari i contributi necessari alla realizzazione dell'opera. 6. Il Ministero dei trasporti e della navigazione adotta le opportune direttive al fine di coordinare ed uniformare l'attivita' di cui ai commi 3, 4 e 5. 7. Il Ministero dei trasporti e della navigazione svolge un'azione di monitoraggio e di vigilanza sulla regolare attuazione degli interventi anche con riferimento al rispetto dei tempi programmati, attraverso un'attivita' ispettiva presso gli enti beneficiari. 8. All'articolo 3, comma 1, lettera a), della citata legge n. 211 del 1992, le parole: "di massima" sono sostituite dalla seguente: "definitiva". La progettazione definitiva e' richiesta anche per l'allocazione delle risorse stanziate dall'articolo 50, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 9. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 39 miliardi per ciascuno degli anni dal 2000 al 2009 e a lire 37 miliardi per ciascuno degli anni dal 2010 al 2014, si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 13: - Il testo dell'art. 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, recante "Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1992, n. 55), e' il seguente: "Art. 10 - 1. Gli enti indicati all'art. 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, e gli altri enti interessati sono autorizzati ad accendere mutui della durata massima di 10 anni garantiti dallo Stato, per la realizzazione delle finalita' indicate al medesimo art. 8, nonche' per la realizzazione di sistemi ferroviari passanti, di collegamenti ferroviari con aree aeroportuali, espositive ed universitarie, di sistemi di trasporto rapido di massa e di programmi urbani integrati. A tal fine gli enti interessati sono tenuti a presentare domanda, sulla base dei relativi progetti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Il CIPET, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane, approva il piano di riparto delle risorse e concede, per i singoli interventi, contributi in misura pari agli oneri per capitale ed interessi derivanti dall'ammortamento dei mutui. Per ogni intervento i mutui garantiti dallo Stato non possono superare il limite massimo del 50 per cento del costo di realizzazione dell'investimento. Tale limite non si applica agli interventi concernenti le ferrovie in re- gime di gestione commissariale governativa. 3. Le modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi sono stabilite dal Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane. 4. Per l'erogazione dei contributi in conto capitale ed in conto interessi previsti dal presente articolo sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 195 miliardi per l'anno 1993 e di ulteriori 155 miliardi per l'anno 1994". - Il testo dell'art. 9 della citata legge 26 febbraio 1992, n. 211, e' il seguente: "Art. 9 - 1. Per la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge, possono essere corrisposti contributi, in misura non superiore al 10 per cento dell'investimento, per la durata massima di trenta anni, in relazione ad operazioni di mutuo contratte dagli enti locali e dai soggetti attuatori, a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1992, con la Cassa depositi e prestiti, con istituti di credito abilitati ai sensi della normativa vigente ovvero con istituti di credito esteri. A tal fine sono autorizzati limiti di impegno trentennali di lire 175 miliardi per l'anno 1993 e di ulteriori 50 miliardi per l'anno 1994". - Il testo vigente dell'art. 3, comma 1, lettera a), della citata legge 26 febbraio 1992, n. 211, come modificato dalla presente legge e' il seguente: "1. Gli enti locali interessati predispongono i piani di intervento corredati da analisi comparative costi-benefici definendo, ove necessario, accordi di programma con le amministrazioni ed i soggetti interessati, ai sensi dell'art. 27, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142. I programmi di interventi e gli accordi di programma devono, tra l'altro: a) essere corredati dalla progettazione definitiva dallo studio di valutazione di impatto ambientale e dal piano economico-finanziario volto ad assicurare l'equilibrio finanziario, che deve, fra l'altro, indicare l'investimento complessivo ivi compresi gli oneri finanziari, i costi di manutenzione delle infrastrutture e degli impianti, i costi di gestione, i prevedibili proventi vari, i proventi dell'esercizio calcolati sulla base delle tariffe definite per conseguire l'equilibrio del piano economico-finanziario medesimo nonche' gli investimenti privati ed i finanziamenti pubblici derivanti da leggi statali e regionali e da impegni di bilancio comunale". - Il testo dell'art. 50, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1998, n. 302, Supplemento ordinario), e' il seguente: "1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono disposti i seguenti finanziamenti: a) per la prosecuzione degli interventi previsti dall'art. 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno ventennali di lire 80 miliardi a decorrere dall'anno 2000 e di lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 2001; a tal fine, per una migliore attuazione degli interventi ivi previsti, all'art. 1 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai sistemi di trasporto pubblico urbano con trazione a fune nonche' ai sistemi urbani di connessione quali ascensori e tapis roulant".