Art. 13
         Interventi a sostegno del trasporto rapido di massa

  1.  Per gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, della legge
26 febbraio 1992, n. 211, il limite massimo dei mutui garantiti dallo
Stato  e'  elevato  al  60  per  cento  del  costo  di  realizzazione
dell'investimento.  Per gli interventi stessi sono autorizzati limiti
di impegno decennali di lire 2 miliardi a decorrere dall'anno 2000.
  2.  Per  la  prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 9
della  legge  26  febbraio  1992,  n. 211, sono autorizzati limiti di
impegno  quindicennali di lire 37 miliardi a decorrere dall'anno 2000
ai   fini  della  realizzazione  delle  opere  previste  in  progetti
esecutivi gia' approvati.
  3.  Gli  enti  locali  beneficiari dei finanziamenti statali di cui
agli  articoli 9 e 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, approvano
i  progetti  relativi  agli  interventi  nel  settore  dei sistemi di
trasporto  rapido di massa, previo rilascio del nulla osta tecnico ai
fini  della  sicurezza  da  parte del Ministero dei trasporti e della
navigazione.
  4.  Ai  fini  dell'approvazione  di cui al comma 3, gli enti locali
possono  avvalersi  dei  competenti servizi tecnici del Ministero dei
trasporti e della navigazione.
  5.   Ad   avvenuta   approvazione  dei  progetti  definitivi,  sono
trasferiti   agli   enti  beneficiari  i  contributi  necessari  alla
realizzazione dell'opera.
  6.  Il  Ministero  dei  trasporti  e  della  navigazione  adotta le
opportune  direttive  al fine di coordinare ed uniformare l'attivita'
di cui ai commi 3, 4 e 5.
  7.  Il Ministero dei trasporti e della navigazione svolge un'azione
di  monitoraggio  e  di  vigilanza  sulla  regolare  attuazione degli
interventi  anche  con riferimento al rispetto dei tempi programmati,
attraverso un'attivita' ispettiva presso gli enti beneficiari.
  8.  All'articolo  3, comma 1, lettera a), della citata legge n. 211
del  1992,  le  parole:  "di massima" sono sostituite dalla seguente:
"definitiva".  La  progettazione  definitiva  e'  richiesta anche per
l'allocazione  delle  risorse  stanziate  dall'articolo  50, comma 1,
lettera a), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
  9.  All'onere  derivante  dal  presente  articolo,  pari  a lire 39
miliardi  per  ciascuno  degli  anni  dal  2000  al  2009 e a lire 37
miliardi  per  ciascuno degli anni dal 2010 al 2014, si provvede, per
gli  anni  2000  e  2001,  mediante  corrispondente  riduzione  delle
proiezioni  per  i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini
del    bilancio    triennale   1999-2001,   nell'ambito   dell'unita'
previsionale  di  base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  per  l'anno  1999, allo scopo parzialmente
utilizzando  l'accantonamento  relativo  al Ministero dei trasporti e
della  navigazione.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della
programmazione  economica  e'  autorizzato  ad  apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
          Note all'art. 13:
            - Il testo dell'art. 10 della legge 26 febbraio 1992,  n.
          211,   recante  "Interventi  nel  settore  dei  sistemi  di
          trasporto  rapido  di  massa"  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 6 marzo 1992, n. 55), e' il seguente:
            "Art. 10 - 1. Gli enti indicati all'art. 8 della legge 15
          dicembre  1990,  n.  385, e gli altri enti interessati sono
          autorizzati ad accendere mutui della durata massima  di  10
          anni  garantiti  dallo  Stato,  per  la realizzazione delle
          finalita' indicate al  medesimo  art.  8,  nonche'  per  la
          realizzazione    di   sistemi   ferroviari   passanti,   di
          collegamenti ferroviari con aree  aeroportuali,  espositive
          ed universitarie, di sistemi di trasporto rapido di massa e
          di  programmi  urbani  integrati.    A  tal  fine  gli enti
          interessati sono tenuti a presentare  domanda,  sulla  base
          dei  relativi progetti, entro sessanta giorni dalla data di
          entrata in vigore della presente legge.
            2. Il CIPET, su proposta del Ministro dei  trasporti,  di
          concerto  con il Ministro per i problemi delle aree urbane,
          approva il piano di riparto delle risorse e concede, per  i
          singoli  interventi,  contributi  in misura pari agli oneri
          per capitale ed interessi derivanti  dall'ammortamento  dei
          mutui.  Per  ogni  intervento i mutui garantiti dallo Stato
          non possono superare il limite massimo del 50 per cento del
          costo di realizzazione dell'investimento. Tale  limite  non
          si  applica  agli interventi concernenti le ferrovie in re-
          gime di gestione commissariale governativa.
            3. Le modalita' per la  concessione  e  l'erogazione  dei
          contributi  sono  stabilite  dal  Ministro  del  tesoro, su
          proposta del Ministro dei trasporti,  di  concerto  con  il
          Ministro per i problemi delle aree urbane.
            4.  Per  l'erogazione dei contributi in conto capitale ed
          in conto interessi  previsti  dal  presente  articolo  sono
          autorizzati   limiti  di  impegno  decennali  di  lire  195
          miliardi per l'anno 1993 e di ulteriori  155  miliardi  per
          l'anno 1994".
            -  Il  testo  dell'art.  9 della citata legge 26 febbraio
          1992, n.  211, e' il seguente:
            "Art.  9  -  1.  Per  la  realizzazione  degli interventi
          previsti dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della  presente  legge,
          possono   essere  corrisposti  contributi,  in  misura  non
          superiore al 10 per cento dell'investimento, per la  durata
          massima di trenta anni, in relazione ad operazioni di mutuo
          contratte  dagli  enti  locali  e dai soggetti attuatori, a
          decorrere dal secondo semestre dell'anno 1992, con la Cassa
          depositi e prestiti, con istituti di credito  abilitati  ai
          sensi  della  normativa  vigente  ovvero  con  istituti  di
          credito esteri. A  tal  fine  sono  autorizzati  limiti  di
          impegno  trentennali di lire 175 miliardi per l'anno 1993 e
          di ulteriori 50 miliardi per l'anno 1994".
            - Il testo vigente dell'art.  3,  comma  1,  lettera  a),
          della   citata   legge  26  febbraio  1992,  n.  211,  come
          modificato dalla presente legge e' il seguente:
            "1. Gli enti locali interessati predispongono i piani  di
          intervento  corredati da analisi comparative costi-benefici
          definendo, ove necessario,  accordi  di  programma  con  le
          amministrazioni   ed   i  soggetti  interessati,  ai  sensi
          dell'art. 27, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, della legge 8 giugno
          1990, n. 142. I programmi di interventi e  gli  accordi  di
          programma devono, tra l'altro:
             a) essere corredati dalla progettazione definitiva dallo
          studio  di  valutazione  di  impatto ambientale e dal piano
          economico-finanziario  volto  ad  assicurare   l'equilibrio
          finanziario, che deve, fra l'altro, indicare l'investimento
          complessivo  ivi  compresi gli oneri finanziari, i costi di
          manutenzione delle infrastrutture e degli impianti, i costi
          di  gestione,  i  prevedibili  proventi  vari,  i  proventi
          dell'esercizio  calcolati sulla base delle tariffe definite
          per conseguire l'equilibrio del piano economico-finanziario
          medesimo   nonche'   gli   investimenti   privati   ed    i
          finanziamenti   pubblici   derivanti  da  leggi  statali  e
          regionali e da impegni di bilancio comunale".
            - Il testo dell'art. 50, comma 1, lettera a), della legge
          23 dicembre  1998,  n.  448,  recante  "Misure  di  finanza
          pubblica  per la stabilizzazione e lo sviluppo" (pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  29  dicembre  1998,   n.   302,
          Supplemento ordinario), e' il seguente:
            "1.  Al  fine  di  agevolare  lo sviluppo dell'economia e
          dell'occupazione, sono disposti i seguenti finanziamenti:
             a)  per  la  prosecuzione  degli   interventi   previsti
          dall'art.  9  della  legge  26  febbraio 1992, n. 211, sono
          autorizzati ulteriori limiti di impegno ventennali di  lire
          80  miliardi  a  decorrere  dall'anno  2000  e  di lire 100
          miliardi a decorrere dall'anno 2001; a tal  fine,  per  una
          migliore attuazione degli interventi ivi previsti, all'art.
          1  della  legge  26  febbraio  1992,  n.  211, e successive
          modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
            1-bis. Le disposizioni della presente legge si  applicano
          anche  ai sistemi di trasporto pubblico urbano con trazione
          a fune nonche'  ai  sistemi  urbani  di  connessione  quali
          ascensori e tapis roulant".