Art. 14.
      (Interventi a favore del trasporto pubblico locale nelle
       regioni a statuto speciale e nelle province autonome di
                        Trento e di Bolzano)
1.  Ai  fini  della  sostituzione  di  autobus destinati al trasporto
pubblico  locale  in  esercizio  da  oltre quindici anni le regioni a
statuto  speciale  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
secondo  un piano di ripartizione adottato dal Ministro dei trasporti
e  della navigazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano,  sono  autorizzate  a  contrarre  mutui  quindicennali  e ad
effettuare  altre  operazioni  finanziarie  in  relazione  a  rate di
ammortamento  per  capitale ed interessi complessivamente determinate
dal  limite  di impegno quindicennale a carico dello Stato di lire 20
miliardi  a  decorrere  dall'anno  2000.  Il  piano e' inviato per il
parere alle competenti Commissioni parlamentari.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 20 miliardi annue per
ciascuno  degli anni dal 2000 al 2014, si provvede, per gli anni 2000
e  2001,  mediante  corrispondente  riduzione  delle proiezioni per i
medesimi  anni  dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini del bilancio
triennale  1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
conto  capitale  "Fondo  speciale"  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo  al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro
del   tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  e'
autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.