Art. 15. (Proroga della concessione dell'esercizio della Ferrovia Principe-Granarolo) 1. Per assicurare il regolare svolgimento dell'esercizio, e' accordata al comune di Genova, e per esso all'Azienda mobilita' e trasporti, con decorrenza 27 dicembre 1997, la proroga della concessione di esercizio della linea ferroviaria Principe-Granarolo per il tempo strettamente necessario alla definizione degli accordi di programma di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999.
Nota all'art. 15: - Il testo dell'art. 8, comma 3 del citato decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e' il seguente: "3. Le regioni subentrano allo Stato, quali concedenti delle ferrovie di cui al comma 1, lettere a) e b), sulla base di accordi di programma, stipulati a norma dell'art. 12 del presente decreto, con i quali sono definiti, tra l'altro, per le ferrovie in concessione di cui al comma 1, lettera b), i finanziamenti diretti al risanamento tecnico- economico di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".