Art. 15.
      (Proroga della concessione dell'esercizio della Ferrovia
                         Principe-Granarolo)
1.   Per   assicurare  il  regolare  svolgimento  dell'esercizio,  e'
accordata  al  comune  di  Genova, e per esso all'Azienda mobilita' e
trasporti,   con  decorrenza  27  dicembre  1997,  la  proroga  della
concessione  di  esercizio della linea ferroviaria Principe-Granarolo
per  il  tempo strettamente necessario alla definizione degli accordi
di  programma di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999.
 
          Nota all'art. 15:
            -  Il  testo  dell'art.  8,  comma  3  del citato decreto
          legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e' il seguente:
            "3. Le regioni subentrano allo  Stato,  quali  concedenti
          delle  ferrovie  di  cui al comma 1, lettere a) e b), sulla
          base di accordi di programma, stipulati a  norma  dell'art.
          12  del  presente  decreto,  con i quali sono definiti, tra
          l'altro, per le ferrovie in concessione di cui al comma  1,
          lettera b), i finanziamenti diretti al risanamento tecnico-
          economico  di  cui  all'art.  86 del decreto del Presidente
          della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".