Art. 16.
   (Modifica dell'articolo 25 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)
1.  L'articolo  25  della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito
dal seguente:
"Art.  25.  -  (Norme assistenziali) - 1. Il Ministro dei trasporti e
della  navigazione  puo',  con  decreto  da emanare di concerto con i
Ministri   delle   finanze   e  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  imporre  a  carico  degli spedizionieri e
ricevitori  di  merci nonche' delle imprese autorizzate all'esercizio
di  operazioni  portuali un contributo in misura non superiore a lire
40  per  ogni  tonnellata di merce imbarcata o sbarcata, con parziale
attribuzione  dell'onere ai lavoratori da esse dipendenti, nei limiti
e con le modalita' stabiliti dal decreto stesso. Il gettito derivante
dall'applicazione  del contributo e' destinato all'assistenza ed alla
tutela  della integrita' fisica dei lavoratori delle imprese operanti
in porto e delle loro famiglie.
2. Il regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  3  marzo  1932,  n. 269, recante "Norme
intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici
del lavoro portuale e dei fondi relativi" e' abrogato.
3.  Con  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione, di
concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica, sono stabiliti i criteri e le modalita' per
la  liquidazione  del patrimonio finanziario, immobiliare e mobiliare
della   gestione   "Bilancio  speciale  per  gli  uffici  del  lavoro
portuale".  L'eventuale  saldo attivo derivante dalla liquidazione e'
versato all'entrata del bilancio dello Stato.
4.  Con proprio decreto il Ministro dei trasporti e della navigazione
provvede  alla  nomina  del  liquidatore  che  potra'  avvalersi  del
personale  in  servizio  presso  il  Ministero  dei trasporti e della
navigazione.  Con  lo stesso decreto sono stabiliti i compensi per il
liquidatore  e  per  il  personale  utilizzato con onere a carico del
"Bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale"".
2.  Il  decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di cui
al  comma 3 dell'articolo 25 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come
sostituito  dal  comma  1  del  presente  articolo,  e' emanato entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
          Nota all'art. 16:
            - Il testo della legge 28 gennaio 1994, n.  84,  recante:
          "Riordino   della  legislazione  in  materia  portuale"  e'
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale, n. 28, del 4 febbraio 1994.
            -  Il testo del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n.
          1277  recante:    "Norme  intese  a  regolare  la  gestione
          amministrativa e contabile degli uffici del lavoro portuale
          e  dei fondi relativi", convertito con modificazioni, dalla
          legge 3 marzo 1932, n. 269, e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 26 ottobre 1931, n. 248.