Art. 18.
                    (Proventi contravvenzionali)
1. I proventi contravvenzionali previsti dalla legge 26 gennaio 1865,
n.  2134,  derivanti dall'accertamento delle violazioni alla legge 11
febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, non sono soggetti a
riparto.
2.   Al  comma  4,  primo  periodo,  dell'articolo  208  del  decreto
legislativo  30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
aggiunte, in fine, le parole: "nonche', in misura non inferiore al 10
per  cento, ad interventi per la sicurezza stradale, in particolare a
tutela  degli  utenti  deboli:  pedoni,  ciclisti,  bambini, anziani,
disabili".
 
          Note all'art. 18:
            - Il testo della legge 26 gennaio 1865, n. 2134, recante:
          "Legge contenente disposizioni e norme circa il riparto del
          prodotto delle pene  pecuniarie  e  di  altri  proventi  in
          materia  penale"  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
          febbraio 1865.
            - Il testo della legge 11 febbraio 1971, n. 50,  recante:
          "Norme  sulla  navigazione  da diporto" e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1971, n. 69.
            -  Il  testo  dell'  art.  208,  comma  4   del   decreto
          legislativo  30 aprile 1992, n. 285, recante: "Nuovo codice
          della strada" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio
          1992, n. 114, supplemento ordinario, come modificato  dalla
          presente legge, e' il seguente:
            "4.  I  proventi  spettanti  agli altri enti indicati nel
          comma 1 sono devoluti alle finalita' di  cui  al  comma  2,
          nonche'  al  miglioramento della circolazione sulle strade,
          al  potenziamento  e  al  miglioramento  della  segnaletica
          stradale  e  alla  redazione dei piani di cui all'art.  36,
          alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi  di
          polizia stradale di loro competenza e alla realizzazione di
          interventi  a favore della mobilita' ciclistica nonche', in
          misura non inferiore al 10 per cento, ad interventi per  la
          sicurezza  stradale,  in  particolare a tutela degli utenti
          deboli: pedoni, ciclisti, bambini, anziani,  disabili.  Gli
          stessi  enti  determinano  annualmente,  con delibera della
          giunta,  le  quote da destinarsi alle suindicate finalita'.
          Le determinazioni sono comunicate al  Ministro  dei  lavori
          pubblici;  per  i comuni la comunicazione e' dovuta solo da
          quelli con popolazione superiore a cinquemila abitanti".