Art. 2.
        (Incarichi di studi di fattibilita' e progettazione)
1.  Il  Ministro  dei  trasporti e della navigazione e' autorizzato a
conferire incarichi di studi di fattibilita' e di progettazione per i
collegamenti  internazionali  intermodali  nonche'  ad  avvalersi  di
professionisti  con  specifica competenza per la valutazione tecnico-
economica   degli  studi  e  progetti  stessi  anche  nella  fase  di
attuazione.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di lire
2.500   milioni   per   l'anno   1999,   cui   si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo  al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro
del   tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  e'
autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.
3.  Il  Governo  trasmette  una relazione annuale al Parlamento sugli
incarichi  conferiti  ai  sensi  del presente articolo e sui progetti
interessati.