Art. 2. (Incarichi di studi di fattibilita' e progettazione) 1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione e' autorizzato a conferire incarichi di studi di fattibilita' e di progettazione per i collegamenti internazionali intermodali nonche' ad avvalersi di professionisti con specifica competenza per la valutazione tecnico- economica degli studi e progetti stessi anche nella fase di attuazione. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 1999, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Il Governo trasmette una relazione annuale al Parlamento sugli incarichi conferiti ai sensi del presente articolo e sui progetti interessati.