Art. 20.
     (Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali)
1.  L'aumento  dell'onere  derivante  dal comma 4 dell'articolo 9 del
decreto-legge   30   dicembre   1997,   n.   457,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  1998,  n. 30, valutato in
ulteriori  17  miliardi  di  lire,  e'  posto a carico della gestione
commissariale  del  Fondo  gestione  istituti contrattuali lavoratori
portuali in liquidazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-
legge  22  gennaio  1990,  n. 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge  24  marzo  1990, n. 58, che provvede anche con l'accensione di
mutui  ai  sensi  dell'articolo  4  del citato decreto-legge n. 6 del
1990.  A  tale  fine e' autorizzata la concessione a favore del Fondo
gestione  medesimo  di un limite di impegno quindicennale di lire 1,7
miliardi a decorrere dall'anno 1999. All'onere derivante dal presente
comma,  pari  a lire 1,7 miliardi per ciascuno degli anni dal 1999 al
2013,  si  provvede,  per  gli  anni  1999,  2000  e  2001,  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo  al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro
del   tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  e'
autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.
 
          Note all'art. 20:
            - Il testo dell'art. 9, comma 4 del citato  decreto-legge
          30 dicembre 1997, n. 457, e' il seguente:
            "4.  Al  fine di completare il processo di trasformazione
          di cui all'art. 21 della legge n. 84 del 1994, e successive
          modificazioni,  sono  previsti   interventi   destinati   a
          riequilibrare  situazioni  contabili  previste  nei bilanci
          delle  compagnie  e  dei  gruppi  portuali,   compresa   la
          compagnia  carenanti  del  porto  di Genova, modificatesi a
          causa  di  eventi  non  imputabili  alla   gestione   delle
          compagnie   e  dei  gruppi  medesimi,  nonche'  a  definire
          situazioni derivanti da contenzioso, anche  stragiudiziale,
          scaturenti  dalla  previgente  normativa  del  settore, non
          ancora conclusesi  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. A sostegno del processo di trasformazione
          e di sviluppo dei porti sono, altresi', previsti interventi
          diretti alla riqualificazione e riconversione del personale
          presente  nell'organico  delle imprese di cui agli articoli
          16, 18 e 21 della  legge  n.  84  del  1994,  e  successive
          modificazioni.  All'onere  derivante  dal  presente  comma,
          valutato  in  lire  100  miliardi,  provvede  la   gestione
          commissariale  del  fondo  di  cui all'art. 6, comma 1, del
          presente  decreto  sulla  base  di  risultanze  debitamente
          documentate  e  accertate da apposita commissione istituita
          dal Ministro dei trasporti e della navigazione".
            - Il testo dell'art. 1, comma  1,  del  decreto-legge  22
          gennaio   1990,  n.  6,  recante  "Soppressione  del  fondo
          gestione  istituti  contrattuali  lavoratori   portuali   e
          interventi  in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle
          compagnie e dei gruppi portuali" (Pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  23  gennaio  1990,   n.   18)   convertito   con
          modificazioni dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, (Pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  24  marzo  1990,  n.  70) e' il
          seguente:
            "1. La legge 17 febbraio 1981, n. 26,  e'  abrogata.  Con
          effetto  dal  1  febbraio  1990  il fondo gestione istituti
          contrattuali lavoratori portuali e' posto in  liquidazione.
          Alle  operazioni  di liquidazione, nonche' agli adempimenti
          connessi   all'attuazione   dell'art.   3,   provvede    il
          commissario liquidatore di cui all'art. 4".
            -  Il  testo  dell'art.  4  del  citato  decreto-legge 22
          gennaio 1990, n. 6, e' il seguente:
            "Art. 4. - 1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto, con decreto del  Ministro  del
          tesoro,   di   concerto   con   il  Ministro  della  marina
          mercantile, e' nominato un commissario  liquidatore  ed  e'
          stabilito  il  relativo  compenso.  Il commissario resta in
          carica fino al 31 dicembre 1992, con il compito di:
             a)  svolgere   tutte   le   operazioni   relative   agli
          adempimenti  in  scadenza al 31 dicembre 1992, ivi compresi
          gli adempimenti contrattuali inerenti la prosecuzione della
          gestione della casa di soggiorno per lavoratori portuali in
          Dovadola fino al predetto termine;
             b) provvedere alla redazione del  conto  consuntivo  del
          fondo per l'esercizio 1989 e successivi;
             c)  provvedere  alla  accensione  dei mutui previsti dal
          comma 7, il cui importo affluisce ad apposita  contabilita'
          speciale  aperta  presso la tesoreria centrale dello Stato,
          intestata al fondo gestione in liquidazione. Detto fondo e'
          inserito  nella  tabella  A  allegata alla legge 29 ottobre
          1984, n. 720, e ad esso si applicano tutte le  disposizioni
          che regolano il sistema di tesoreria unica.
            2.   La   vigilanza  sulla  gestione  liquidatoria  viene
          esercitata da un collegio sindacale composto da tre membri,
          di cui due scelti tra funzionari del Ministero del tesoro -
          Ragioneria generale dello Stato e uno del  Ministero  della
          marina  mercantile.  Con  decreto del Ministro della marina
          mercantile, di concerto con  il  Ministro  del  tesoro,  si
          provvede  alla  nomina  dei componenti del collegio e viene
          fissata  la  misura  del  compenso   annuo   spettante   ai
          componenti  medesimi.  Il presidente del Collegio e' scelto
          tra  i  funzionari  in  rappresentanza  del  Ministero  del
          tesoro.  Per  i  restanti  membri e' nominato un supplente.
          L'onere connesso al funzionamento degli  organi  fa  carico
          alla contabilita' indicata al comma 1, lettera c).
            3.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1993,  la  gestione di
          liquidazione e' assunta dall'Ispettorato generale  per  gli
          affari   e  per  la  gestione  del  patrimonio  degli  enti
          disciolti presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge
          4 dicembre 1956, n. 1404.
            4.  Ai  fini  della  prosecuzione  delle  operazioni   di
          liquidazione  il  predetto  Ispettorato  puo' avvalersi del
          personale di cui all'art.  1, comma 2.
            5. Entro il 31 marzo 1993, il commissario liquidatore  e'
          tenuto  a  presentare  all'Ispettorato  generale  di cui al
          comma  3  tutti  gli  atti  e  la  documentazione  previsti
          dall'art.   3   della  legge  4  dicembre  1956,  n.  1404,
          unitamente ad una relazione del collegio sindacale.
            6.  Entro  la  stessa  data  del  31  marzo  1993   cessa
          dall'incarico il collegio sindacale di cui al comma 2.
            7.  Per  l'attuazione del presente decreto e' autorizzata
          la contrazione di mutui con le sezioni di  credito  per  le
          opere  pubbliche,  il  CREDIOP  e l'IMI, anche in deroga ai
          rispettivi statuti, in razione di  lire  550  miliardi  per
          ciascuno  degli  anni  1990 e 1991 e nel limite di lire 650
          miliardi per l'anno 1992, il cui onere di ammortamento  per
          capitale  ed  interessi e' assunto a carico dello Stato con
          rimborso dal 1 gennaio dell'anno  successivo  a  quello  di
          stipula dei mutui stessi.
            8. All'onere derivante dall'ammortamento dei mutui di cui
          al comma 7, valutato in lire 90 miliardi per l'anno 1991 ed
          in  lire 180 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante
          utilizzo delle proiezioni dello stanziamento  iscritto,  ai
          fini  del  bilancio  triennale  1990-1992, al capitolo 6856
          dello stato di previsione  del  Ministero  del  tesoro  per
          l'anno  1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento ''Norme
          per  il  rinnovamento   della   gestione   degli   istituti
          contrattuali lavoratori portuali (ammortamenti mutui)''.
            9.  Il  Ministro  del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".