Art. 20. (Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali) 1. L'aumento dell'onere derivante dal comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, valutato in ulteriori 17 miliardi di lire, e' posto a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto- legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, che provvede anche con l'accensione di mutui ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 6 del 1990. A tale fine e' autorizzata la concessione a favore del Fondo gestione medesimo di un limite di impegno quindicennale di lire 1,7 miliardi a decorrere dall'anno 1999. All'onere derivante dal presente comma, pari a lire 1,7 miliardi per ciascuno degli anni dal 1999 al 2013, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 20: - Il testo dell'art. 9, comma 4 del citato decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, e' il seguente: "4. Al fine di completare il processo di trasformazione di cui all'art. 21 della legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni, sono previsti interventi destinati a riequilibrare situazioni contabili previste nei bilanci delle compagnie e dei gruppi portuali, compresa la compagnia carenanti del porto di Genova, modificatesi a causa di eventi non imputabili alla gestione delle compagnie e dei gruppi medesimi, nonche' a definire situazioni derivanti da contenzioso, anche stragiudiziale, scaturenti dalla previgente normativa del settore, non ancora conclusesi alla data di entrata in vigore del presente decreto. A sostegno del processo di trasformazione e di sviluppo dei porti sono, altresi', previsti interventi diretti alla riqualificazione e riconversione del personale presente nell'organico delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21 della legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni. All'onere derivante dal presente comma, valutato in lire 100 miliardi, provvede la gestione commissariale del fondo di cui all'art. 6, comma 1, del presente decreto sulla base di risultanze debitamente documentate e accertate da apposita commissione istituita dal Ministro dei trasporti e della navigazione". - Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, recante "Soppressione del fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali" (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 1990, n. 18) convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 1990, n. 70) e' il seguente: "1. La legge 17 febbraio 1981, n. 26, e' abrogata. Con effetto dal 1 febbraio 1990 il fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e' posto in liquidazione. Alle operazioni di liquidazione, nonche' agli adempimenti connessi all'attuazione dell'art. 3, provvede il commissario liquidatore di cui all'art. 4". - Il testo dell'art. 4 del citato decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, e' il seguente: "Art. 4. - 1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della marina mercantile, e' nominato un commissario liquidatore ed e' stabilito il relativo compenso. Il commissario resta in carica fino al 31 dicembre 1992, con il compito di: a) svolgere tutte le operazioni relative agli adempimenti in scadenza al 31 dicembre 1992, ivi compresi gli adempimenti contrattuali inerenti la prosecuzione della gestione della casa di soggiorno per lavoratori portuali in Dovadola fino al predetto termine; b) provvedere alla redazione del conto consuntivo del fondo per l'esercizio 1989 e successivi; c) provvedere alla accensione dei mutui previsti dal comma 7, il cui importo affluisce ad apposita contabilita' speciale aperta presso la tesoreria centrale dello Stato, intestata al fondo gestione in liquidazione. Detto fondo e' inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e ad esso si applicano tutte le disposizioni che regolano il sistema di tesoreria unica. 2. La vigilanza sulla gestione liquidatoria viene esercitata da un collegio sindacale composto da tre membri, di cui due scelti tra funzionari del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato e uno del Ministero della marina mercantile. Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, si provvede alla nomina dei componenti del collegio e viene fissata la misura del compenso annuo spettante ai componenti medesimi. Il presidente del Collegio e' scelto tra i funzionari in rappresentanza del Ministero del tesoro. Per i restanti membri e' nominato un supplente. L'onere connesso al funzionamento degli organi fa carico alla contabilita' indicata al comma 1, lettera c). 3. A decorrere dal 1 gennaio 1993, la gestione di liquidazione e' assunta dall'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404. 4. Ai fini della prosecuzione delle operazioni di liquidazione il predetto Ispettorato puo' avvalersi del personale di cui all'art. 1, comma 2. 5. Entro il 31 marzo 1993, il commissario liquidatore e' tenuto a presentare all'Ispettorato generale di cui al comma 3 tutti gli atti e la documentazione previsti dall'art. 3 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, unitamente ad una relazione del collegio sindacale. 6. Entro la stessa data del 31 marzo 1993 cessa dall'incarico il collegio sindacale di cui al comma 2. 7. Per l'attuazione del presente decreto e' autorizzata la contrazione di mutui con le sezioni di credito per le opere pubbliche, il CREDIOP e l'IMI, anche in deroga ai rispettivi statuti, in razione di lire 550 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991 e nel limite di lire 650 miliardi per l'anno 1992, il cui onere di ammortamento per capitale ed interessi e' assunto a carico dello Stato con rimborso dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di stipula dei mutui stessi. 8. All'onere derivante dall'ammortamento dei mutui di cui al comma 7, valutato in lire 90 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 180 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento ''Norme per il rinnovamento della gestione degli istituti contrattuali lavoratori portuali (ammortamenti mutui)''. 9. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".