Art. 22.
    (Interventi per l'escavazione dei porti marittimi nazionali)
1.  Per  gli  interventi di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto-
legge  30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla
legge  27  febbraio  1998, n. 30, e' autorizzata l'ulteriore spesa di
lire  24,5  miliardi  per l'anno 1998, cui si provvede a carico dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 1998-2000,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento relativo al Ministero dei
trasporti e della navigazione.
 
          Nota all'art. 22:
            - Il testo dell'art. 9, comma 6, del citato decreto-legge
          30 dicembre 1997, n. 457, e' il seguente:
            "6.  Per realizzare un programma di escavazione dei porti
          marittimi nazionali, e' stanziato  l'importo  di  lire  120
          miliardi.   Al   relativo   onere   provvede   la  gestione
          commissariale del fondo di cui all'art.  6, comma 1,  sulla
          base di apposita rendicontazione".