Art. 22. (Interventi per l'escavazione dei porti marittimi nazionali) 1. Per gli interventi di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto- legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 24,5 miliardi per l'anno 1998, cui si provvede a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
Nota all'art. 22: - Il testo dell'art. 9, comma 6, del citato decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, e' il seguente: "6. Per realizzare un programma di escavazione dei porti marittimi nazionali, e' stanziato l'importo di lire 120 miliardi. Al relativo onere provvede la gestione commissariale del fondo di cui all'art. 6, comma 1, sulla base di apposita rendicontazione".