Art. 24.
          (Realizzazione e sviluppo dei sistemi informativi
                           automatizzati)
1.  Per  la  realizzazione  e  lo  sviluppo  dei  sistemi informativi
automatizzati   si   applicano,   relativamente   agli  oneri  per  i
componenti,  anche  esterni,  delle  commissioni  di  valutazione, di
collaudo  e  per  il  direttore  dei  lavori,  le disposizioni di cui
all'articolo  21,  comma  8,  della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni.
2.   Con   decreto   dirigenziale  sono  ripartite,  per  le  diverse
professionalita'  e per i diversi carichi di lavoro, le competenze di
cui al comma 1.
 
          Nota all'art. 24:
            - Il testo dell'art. 21, comma 8, della legge 11 febbraio
          1994, n. 109 recante "Legge quadro  in  materia  di  lavori
          pubblici",  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio
          1994, n. 41, del supplemento ordinario e' il seguente:
            "8. Le spese relative alla commissione sono inserite  nel
          quadro  economico  del progetto tra le somme a disposizione
          dell'ammistrazione".