Art. 24. (Realizzazione e sviluppo dei sistemi informativi automatizzati) 1. Per la realizzazione e lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati si applicano, relativamente agli oneri per i componenti, anche esterni, delle commissioni di valutazione, di collaudo e per il direttore dei lavori, le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 8, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. 2. Con decreto dirigenziale sono ripartite, per le diverse professionalita' e per i diversi carichi di lavoro, le competenze di cui al comma 1.
Nota all'art. 24: - Il testo dell'art. 21, comma 8, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 recante "Legge quadro in materia di lavori pubblici", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1994, n. 41, del supplemento ordinario e' il seguente: "8. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'ammistrazione".