Art. 25.
     (Navigazione ad uso privato o in conto proprio nelle acque
                             marittime)
1.  Le  navi  minori  e  i  galleggianti, di cui all'articolo 146 del
codice  della  navigazione,  aventi  una  lunghezza  fuori  tutto non
superiore  a  24  metri,  possono  essere  iscritti  nei  registri  e
destinati  a servizi speciali per uso privato ovvero per uso in conto
proprio  per  la  navigazione  nelle  acque marittime entro 12 miglia
dalla costa.
2. Agli effetti del comma 1 si intende:
a)  per  uso  privato,  l'utilizzazione  dell'unita'  come  mezzo  di
locomozione propria e di terzi a titolo amichevole;
b)  per  uso  in  conto  proprio,  l'utilizzazione dell'unita' per il
soddisfacimento  di  necessita'  strettamente  connesse all'attivita'
istituzionale   di   soggetti  pubblici  o  privati  o  all'attivita'
imprenditoriale  di  soggetti commerciali ivi compresa l'attivita' di
acquacoltura in acque marine con gabbie galleggianti o sommerse.
3.  Le  navi  minori  e  i  galleggianti  possono  essere comandati e
condotti  dal proprietario dell'unita', dal titolare della ditta o da
persona  che  abbia  un  regolare  contratto  di  lavoro con la ditta
medesima,  che  siano  in  possesso  di  una  delle abilitazioni gia'
previste dall'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, previo
corso di addestramento e di familiarizzazione a bordo dell'unita' per
il periodo ritenuto necessario sotto la diretta responsabilita' della
ditta  per le sole unita' di cui al comma 2, lettera b), del presente
articolo.  Alle stesse condizioni il personale dipendente della ditta
puo'  essere imbarcato ed impiegato per lo svolgimento dei servizi di
bordo dell'unita'.
4. Ai fini della sicurezza della navigazione alle unita' destinate ad
uso privato, di cui al comma 2, lettera a), si applica il regolamento
di sicurezza per la navigazione da diporto, approvato con decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 21 gennaio 1994, n. 232.
5. I requisiti di idoneita' e di sicurezza per le unita' destinate ad
uso in conto proprio, di cui al comma 2, lettera b), sono determinati
con   uno   o  piu'  decreti  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione,  in  relazione  al  particolare  servizio  speciale  cui
l'unita'  e' destinata. In attesa dell'emanazione dei decreti stessi,
alle unita' destinate ai servizi speciali per uso in conto proprio si
applica  il  regolamento  per  la sicurezza della navigazione e della
vita  umana  in  mare,  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  8 novembre 1991, n. 435. Nelle relative certificazioni di
idoneita'  e di sicurezza sentito l'ente tecnico, devono essere indi-
cate  le  prescrizioni particolari, in relazione al concreto servizio
speciale  cui  l'unita'  e' destinata, con riferimento alla sicurezza
della navigazione ed alla salvaguardia delle persone imbarcate.
6.  Le  unita'  indicate  nei precedenti commi possono trasportare un
numero  massimo  di dodici persone, escluso l'equipaggio. Le medesime
unita'  non  sono  soggette  al  rilascio  del  ruolino di equipaggio
previsto   per   le  navi  minori  e  i  galleggianti;  per  la  loro
utilizzazione e' dovuta la tassa di stazionamento di cui all'articolo
17  della  legge  6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni, da
versare in ragione d'anno.
 
          Note all'art. 25:
            - Il testo dell'art. 146 del codice della navigazione  e'
          il seguente:
            "Art.  146  (Iscrizione delle navi e dei galleggianti). -
          Le navi maggiori sono iscritte nelle matricole tenute dagli
          uffici di compartimento  marittimo  e  dagli  altri  uffici
          designati dal ministro per le comunicazioni.
            Le  navi  minori  e  i  galleggianti  sono  iscritti  nei
          registri  tenuti  dagli  uffici  di  compartimento   e   di
          circondario o dagli altri uffici indicati dal regolamento.
            Per  le  navi  e  i galleggianti addetti alla navigazione
          interna i registri sono tenuti dagli ispettori di  porto  e
          dagli altri uffici indicati da leggi e regolamenti".
            -  Il  testo  dell'art. 20 della citata legge 11 febbraio
          1971,  n.    50,  recante:  "Norme  sulla  navigazione   da
          diporto",  articolo  abrogato  dall'art.  33,  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  9  ottobre  1997,  n.   431,
          (pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1997, n.
          293) e' il seguente:
            "Art. 20. - Fermo restando quanto stabilito dall'art.  18
          della  presente  legge,  le  abilitazioni  al comando delle
          imbarcazioni da diporto sono rilasciate per:
             a) imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per
          la navigazione entro sei miglia dalla costa;
             b) imbarcazione a vela con o senza motore ausiliario per
          la navigazione senza alcun limite distanza dalla costa;
             c)   imbarcazioni  a  motore  aventi  caratteristiche  e
          potenza superiori a  quelle  indicate  all'art.  18,  primo
          comma, per la navigazione entro sei miglia dalla costa;
             d)  imbarcazioni a motore per la navigazione senza alcun
          limite dalla costa.
            Per il comando e la condotta di natanti da diporto a vela
          con motore ausiliario  avente  caratteristiche  analoghe  a
          quelle  indicate al primo comma dell'art. 18 della presente
          legge, nonche' per il comando e la condotta di  motovelieri
          e  di  natanti,  dotati  di  motore  aventi caratteristiche
          analoghe a quelle sopra indicate, le abilitazioni  sono  le
          stesse  e  vengono  conseguite  con  le  medesime modalita'
          previste per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario e
          a motore, abilitate alla  navigazione  entro  6  miglia  di
          distanza dalla costa.
            Per  il  comando  e  la condotta di motovelieri abilitati
          alla navigazione senza alcun limite le abilitazioni sono le
          stesse e  vengono  conseguite  con  le  medesime  modalita'
          previste  per  le imbarcazioni a vela con motore ausiliario
          abilitate senza alcun limite.
            Per il comando delle navi da diporto e  per  la  condotta
          dei  motori  delle  imbarcazioni  da  diporto  e'  prevista
          apposita abilitazione.
            L'abilitazione per il comando delle imbarcazioni a vela e
          quella per il comando  di  imbarcazioni  a  motore  possono
          essere  conseguite,  congiuntamente,  qualora riguardino lo
          stesso tipo di navigazione, a  seguito  di  un  solo  esame
          sostenuto  sulla base dei programmi relativi alla vela e al
          motore.
            La composizione delle commissioni, nonche' i programmi  e
          le   modalita'   di   svolgimento   degli   esami   per  il
          conseguimento delle abilitazioni previste dalle lettere  b)
          e  d)  del primo comma del presente articolo sono stabiliti
          dal Ministro della marina mercantile.
            I programmi e le modalita' di svolgimento degli esami per
          il conseguimento delle abilitazioni previste dalle  lettere
          a)  e  c)  del  primo  comma  del  presente  articolo  sono
          stabiliti dal Ministro della marina mercantile, di concerto
          con il Ministro dei trasporti".
            - Il testo del decreto del Ministro dei trasporti e della
          navigazione 21 gennaio 1994, n. 232,  recante  "Regolamento
          di  sicurezza  per la navigazione da diporto" e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile1994, n. 87.
            - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica  8
          novembre   1991,   n.   435,   recante   "Approvazione  del
          regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita
          umana in mare, e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  22
          gennaio 1992, n. 17, del supplemento ordinario.
            - Il testo vigente dell'art. 17 della legge 6 marzo 1976,
          n.  51,  recante: "Modificazioni ed integrazioni alla legge
          11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla navigazione da
          diporto" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 1976,
          n. 74 e' il seguente:
            "Art. 17. - 1. Le navi, le imbarcazioni e  i  natanti  (a
          motore o a vela con motore ausiliario) da diporto nazionali
          sono soggetti al pagamento della tassa di stazionamento.
            2.  La tassa di stazionamento per le unita' da diporto e'
          stabilita nei seguenti importi:
             a) fino sei metri fuori tutto, per  ogni  centimetro  L.
          400;
             b)  per ogni centimetro eccedente metri sei fino a metri
          sette e mezzo, L. 800;
             c) per ogni centimetro eccedente metri sette e  mezzo  e
          fino a dodici metri L. 1.500;
             d)  per  ogni centimetro eccedente dodici metri e fino a
          diciotto metri L. 4.000;
             e) per ogni centimetro eccedente diciotto metri e fino a
          ventiquattro metri L. 6.000;
             f) per ogni centimetro eccedente ventiquattro  metri  L.
          8.000.
            2.1.   L'applicazione   dei   parametri  della  tassa  di
          stazionamento per le unita' da diporto di cui  al  comma  2
          decorre dal 1 gennaio 1995.
            2-bis.  La  tassa  di  stazionamento  non si applica agli
          apparecchi obbligatori di salvataggio, nonche' ai  battelli
          di  servizio  purche'  questi  rechino  l'indicazione della
          imbarcazione o della nave al cui servizio sono posti.
            2-ter. Gli importi indicati nel comma 2 sono ridotti  del
          15,  del 30 e del 45 per cento rispettivamente dopo cinque,
          dieci  e  quindici  anni  dalla   prima   immatricolazione,
          dovunque    avvenuta,    o    dalla   costruzione   qualora
          l'immatricolazione non risulti  eseguita:  in  quest'ultimo
          caso  i  periodi  anzidetti  decorrono  dal  primo  gennaio
          dell'anno successivo a quello di costruzione.
            3. Per le unita' a vela con motore ausiliario la tassa di
          stazionamento calcolata come previsto al comma 2 e' ridotta
          alla meta'.
            3-bis. Per  i  motovelieri  la  tassa  di  stazionamento,
          calcolata  come  previsto al comma 2 del presente articolo,
          e' ridotta a 2/3.
            3-ter. I natanti a bordo dei quali sia  stato  installato
          un  motore  avente  cilindrata  superiore  a  1300 cc, se a
          carburazione a due tempi, o a 1800 cc, se a carburazione  a
          quattro  tempi  aspirati,  o a 1300 cc, se a carburazione a
          quattro tempi sovralimentati, o a 3300 cc, se a motore die-
          sel, comunque con potenza superiore a 55,15 kw o  a  75  cv
          sono  soggetti  al  pagamento di una tassa di stazionamento
          nella  misura  e  con  le   modalita'   previste   per   le
          imbarcazioni a motore, di pari lunghezza.
            4.   Le   modalita'   di   riscossione   della  tassa  di
          stazionamento sono stabilite con decreto del Ministro della
          marina mercantile, emanato di concerto con i Ministri delle
          finanze e dei trasporti.
            5. La mancata corresponsione della tassa di stazionamento
          comporta  una sovratassa pari al triplo della tassa dovuta,
          oltre il pagamento del tributo evaso.
            6.  La  tassa  di  stazionamento  e'   annuale   per   le
          imbarcazioni  e  navi da diporto, mentre e' dovuta solo per
          il periodo d'uso per i natanti con  un  minimo  di  quattro
          mesi".