Art. 26.
     (Obbligo del conseguimento della qualifica di "autorizzato"
    per l'esercizio dei servizi di trasporto di passeggeri nelle
          zone di navigazione interna della laguna veneta)
1.  L'articolo  520 del regolamento per l'esecuzione del codice della
navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1952, n. 328, e' sostituito dal seguente:
"Art.  520.  -  (Mansioni  richiedenti  titolo professionale) - 1. Il
personale  imbarcato  per  mansioni  richiedenti titolo professionale
sulle  navi  adibite  ai  servizi  pubblici di navigazione, di linea,
nelle  zone  di  navigazione interna della laguna veneta, deve essere
provvisto  di  titolo  professionale  marittimo  equivalente a quello
richiesto per la navigazione interna ed avere conseguito la qualifica
di  "autorizzato"  secondo le norme vigenti in materia di navigazione
interna.
2.  Il personale imbarcato per la condotta di navi adibite ai servizi
pubblici  non di linea di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 15
gennaio  1992,  n.  21, ai sensi dell'articolo 6 della legge stessa e
con  le procedure indicate dalla normativa regionale, deve conseguire
l'iscrizione nel Ruolo dei conducenti.
3.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si  applicano  al
personale imbarcato sul-
le   navi  destinate  al  servizio  di  trasporto  di  passeggeri  in
navigazione   nazionale  locale  limitata  alla  laguna  veneta,  ove
acquisiscano i servizi nelle zone lagunari di navigazione marittima e
ancorche', ai sensi dell'articolo 24 del codice e dell'articolo 4 del
presente  regolamento,  estendano  i  viaggi  alle  zone  lagunari di
navigazione interna".
 
          Note all'art. 26:
            -  Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
          1952, n.  328,  reca:  "Approvazione  del  regolamento  per
          l'esecuzione  del  codice  della  navigazione  (Navigazione
          marittima)".
            - Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge  15  gennaio
          1992,  n.    21, recante: "Legge quadro per il trasporto di
          persone  mediante  autoservizi  pubblici  non  di   linea",
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 1992, n. 18
          e' il seguente:
            2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
             a)  il  servizio  di   taxi   con   autovettura,   moto-
          carrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
             b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura,
          motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale".
            -  Il  testo  dell'art.  6, della citata legge 15 gennaio
          1992, n.  21, e' il seguente:
            "Art. 6  (Ruolo  dei  conducenti  di  veicoli  o  natanti
          adibiti  ad autoservizi pubblici non di linea). - 1. Presso
          le  camere   di   commercio,   industria,   artigianato   e
          agricoltura e' istituito il ruolo dei conducenti di veicoli
          o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.
            2. E' requisito indispensabile per l'iscrizione nel ruolo
          il  possesso  del certificato di abilitazione professionale
          previsto dall'ottavo e dal  nono  comma  dell'art.  80  del
          testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione
          stradale,   approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  15  giugno  1959,  n.  393,   come   sostituito
          dall'art.    2  della  legge  14  febbraio  1974,  n. 62, e
          successivamente modificato dall'art. 2 della legge 18 marzo
          1988, n. 111, e dall'art. 1 della legge 24 marzo  1988,  n.
          112.
            3.  L'iscrizione  nel ruolo avviene previo esame da parte
          di apposita commissione regionale che accerta  i  requisiti
          di  idoneita'  all'esercizio  del servizio, con particolare
          riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica.
            4. Il ruolo e' istituito  dalle  regioni  entro  un  anno
          dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro
          lo  stesso  termine le regioni costituiscono le commissioni
          di cui al comma 3 e definiscono i criteri per  l'ammissione
          nel ruolo.
            5.   L'iscrizione   nel   ruolo   costituisce   requisito
          indispensabile  per   il   rilascio   della   licenza   per
          l'esercizio  del servizio di taxi e dell'autorizzazione per
          l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
            6. L'iscrizione nel ruolo e' altresi' necessaria per pre-
          stare  attivita' di conducente di veicoli o natanti adibiti
          ad  autoservizi  pubblici  non  di  linea  in  qualita'  di
          sostituto  del titolare della licenza o dell'autorizzazione
          per un tempo definito e/o  un  viaggio  determinato,  o  in
          qualita'  di  dipendente di impresa autorizzata al servizio
          di  noleggio  con  conducente  o  di  sostituto   a   tempo
          determinato del dipendente medesimo.
            7. I soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo,
          risultino  gia'  titolari  di  licenza  per l'esercizio del
          servizio di taxi o di autorizzazione  per  l'esercizio  del
          servizio  di  noleggio  con  conducente  sono  iscritti  di
          diritto nel ruolo".
            - Il testo vigente dell'art. 24 del citato  codice  della
          navigazione, e' il seguente:
            "Art.  24 (Navigazione promiscua). - Le navi addette alla
          navigazione interna, quando  entrano  in  acque  marittime,
          devono  osservare  le  norme  di  polizia  marittima e sono
          sottoposte alla vigilanza degli organi  competenti  per  la
          navigazione marittima.
            Parimenti  le  navi  addette  alla navigazione marittima,
          quando entrano in acque interne, devono osservare le  norme
          di  polizia in vigore per tali acque e sono sottoposte alla
          vigilanza  degli  organi  competenti  per  la   navigazione
          interna".".
            -  Il testo dell'art. 4 del citato decreto del Presidente
          della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e' il seguente:
            "Art. 4 (Zone di navigazione promiscua). - La navigazione
          di navi addette alla navigazione marittima in acque interne
          o  di  navi  addette  alla  navigazione  interna  in  acque
          marittime,  a norma dell'art. 24 del codice, puo' svolgersi
          limitatamente alle zone di acque interne o  marittime  alle
          quali  rispettivamente  la  navigazione  di  dette  navi si
          estende in via normale per le  esigenze  della  navigazione
          stessa.
            Nei  casi  dubbi  i  limiti  di  tali zone di navigazione
          promiscua sono fissati,  secondo  i  criteri  indicati  nel
          comma  precedente,  d'accordo fra il capo del compartimento
          marittimo e il direttore  dell'ispettorato  compartimentale
          e,  in  caso  di  disaccordo,  dai  ministri  per la marina
          mercantile e per i trasporti.
            Fuori  delle  zone  di  cui  ai   commi   precedenti   la
          navigazione   in  acque  interne  di  navi  destinate  alla
          navigazione marittima e la navigazione in  acque  marittime
          di  navi  destinate alla navigazione interna sono soggette,
          salvo che non siano effettuate per  trasporti  riconosciuti
          di   carattere  eccezionale  dai  ministri  per  la  marina
          mercantile e per i trasporti, a tutte le  disposizioni  del
          codice,  del  presente  regolamento  e  delle altre leggi e
          regolamenti   speciali   rispettivamente   attinenti   alla
          navigazione interna e alla navigazione marittima".