Art. 27.
       (Violazioni della disciplina della navigazione interna)
1. Le violazioni alla disciplina della navigazione interna, stabilita
dalle  regioni  ai  sensi dell'articolo 105, comma 2, lettera d), del
decreto   legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  non  costituiscono
violazione  delle  norme  sulla  sicurezza  della  navigazione di cui
all'articolo 1231 del codice della navigazione.
 
          Note all'art. 27:
            - Il testo dell'art. 105, comma 2, lettera d) del decreto
          legislativo  31  marzo 1998, n. 112, recante: "Conferimento
          di funzioni e compiti amministravi dello Stato alle regioni
          ed enti locali, in attuazione del Capo  I  della  legge  15
          marzo  1997,  n. 59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
          aprile 1998,  n.  92,  del  supplemento  ordinario,  e'  il
          seguente:
            "2.   Tra  le  funzioni  di  cui  al  comma  1  sono,  in
          particolare, conferite alle regioni le funzioni relative:
             a)-c) (Omissis);
             d) alla disciplina della navigazione interna".
            - Il testo vigente dell'art. 1231 del citato codice della
          navigazione, e' il seguente:
            "Art. 1231 (Inosservanza di norme sulla  sicurezza  della
          navigazione).    - Chiunque non osserva una disposizione di
          legge o di regolamento ovvero un  provvedimento  legalmente
          dato  dall'autorita'  competente  in  materia  di sicurezza
          della navigazione e' punito, se il fatto non costituisce un
          piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero  con
          l'ammenda fino a lire quattrocentomila".